Inoltre, a oggi, le pubbliche amministrazioni non potranno procedere al pagamento del fornitore del bene o del servizio, neppure parziale, fino all’invio del documento in forma elettronica.
Si ricorda che, l’obbligo di fatturazione in forma elettronica nei confronti delle Amministrazioni dello Stato è stato introdotto dalla Finanziaria 2008 (Legge n. 244/2007) cui sono succeduti due decreti attuativi:
- decreto 7 marzo 2008 (Gazzetta Ufficiale n.103 del 03/05/2008) con cui il legislatore ha individuato nell’Agenzia delle Entrate il Gestore del Sistema di Interscambio (SDI) per l’invio e la ricezione delle fatture elettroniche verso la PA, definendone compiti e responsabilità. Con lo stesso decreto è stata Individuata nella SOGEI Spa la struttura dedicata ai servizi strumentali e alla conduzione tecnica dell’SDI;
- decreto Ministro Economia e Finanze n. 55 del 3 aprile 2013 (Gazzetta Ufficiale n.118 del 22/05/2013) che rende operative le regole tecniche per la gestione dei processi di fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione.
Quando la fattura è elettronica – La fattura elettronica, sostituisce in tutto e per tutto la fatturazione cartacea ma restano tuttavia ferme le regole di fatturazione. Secondo il precedente chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, fornito con la circolare n. 18/E/2014, affinché una fattura possa essere definita elettronica e non cartacea, non è rilevante il formato utilizzato per la sua creazione (elettronico o cartaceo), bensì il solo fatto che la stessa sia in formato elettronico quando è emessa o messa a disposizione, ricevuta e accettata dal destinatario.
In particolare, secondo l’amministrazione finanziaria, è elettronica anche la fattura cartacea trasformata in documento informatico per essere spedita e ricevuta dal destinatario via posta elettronica. Non può, invece, essere considerata elettronica la fattura che seppur generata tramite un software di contabilità, è comunque inviata all’ente in formato cartaceo.
La fattura elettronica differita – A oggi, la possibilità di emettere fattura differita cartacea, è prevista sia per le cessioni di beni che per le prestazioni di servizi. Ciò è espressamente previsto dall’articolo 21, comma 4, lettera a), del D.P.R. n. 633 del 1972, in cui è disposto che “per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime”.
Per quanto riguarda le prestazioni di servizi individuabili attraverso “idonea documentazione”, l’Agenzia delle Entrate, con la stessa circolare n. 18/E/2014 ha chiarito che per “idonea documentazione” potrebbe intendersi, ad esempio, oltre del documento attestante l’avvenuto incasso del corrispettivo, del contratto, della nota di consegna lavori, della lettera d’incarico, della relazione professionale, purché risultino in modo chiaro e puntuale la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti.
Anche la fattura elettronica, così come quella cartacea può essere emessa in modalità “differita” entro il 15 del mese successivo alla consegna del bene oggetto di compravendita o dall’avvenuto incasso della prestazione resa.
Quindi, ciò ad esempio, sta significando che il fornitore potrebbe consegnare all’ente pubblico (esempio Comune) i beni acquistati ed emettere la preventiva bolla di consegna (o DDT) per poi emettere la fattura elettronica (per la quale sussiste l’obbligo) entro il 15 del mese successivo alla consegna con la possibilità di fatturare tutti i beni acquistati e consegnati il mese precedente a condizione che nella fattura siano comunque richiamati il numero e la data della bolla.
AUTORE: PASQUALE PIRONE