730: ONLINE SPECIFICHE E ISTRUZIONI PER SOSTITUTI, CAF E PROFESSIONISTI

In data 15 febbraio l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito il provvedimento con cui sono comunicate le specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica all’Agenzia dei dati contenuti nei modelli di dichiarazione 730/2016, da parte dei sostituti d’imposta, dei Caf, dei professionisti e degli intermediari abilitati che hanno assunto tale incarico, nonché le specifiche tecniche per la trasmissione dei modelli 730-4/2016 e 730-4/2016 integrativo. Sono presenti tre allegati al provvedimento di cui sopra:

allegato A- Nell’allegato A sono riportati i tracciati per la trasmissione telematica all’Amministrazione finanziaria – da parte dei sostituti d’imposta, dei Caf e dei professionisti e intermediari abilitati – dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi 2015, e quelli per l’invio – da parte di Caf e professionisti abilitati – dei modelli 730-4 e 730-4 integrativo, con i risultati contabili; Le modifiche normative apportate al D.M. n. 164 del 1999, prevedono che i soggetti che prestano l’assistenza fiscale trasmettano i risultati finali delle dichiarazioni relative al mod. 730 (mod. 730-4) non più direttamente ai sostituti d’imposta ma all’Agenzia delle Entrate la quale provvederà successivamente ad inviarli telematicamente al sostituto d’imposta. Pertanto, in sede di trasmissione telematica delle dichiarazioni relative al modello 730/2016, qualora l’assistenza fiscale sia prestata da un CAF, da un professionista abilitato o da una associazione i dati relativi al suddetto mod. 730-4 dovranno essere allegati ai dati della dichiarazione mod. 730/2016 da trasmettere in via telematica. In sede di accoglimento delle dichiarazioni trasmesse in via telematica, costituisce oggetto di controllo sia la presenza dei dati relativi al mod. 730-4 che la coerenza dei dati contenuti nel mod. 730-4 con quelli presenti nel modello 730/2016. Eventuali anomalie riscontrate determinano lo scarto della dichiarazione. Ai sostituti d’imposta i dati relativi al mod. 730-4 saranno resi disponibili presso la sede telematica comunicata con l’apposito modello di comunicazione trasmesso all’Agenzia delle Entrate; Nel caso in cui dalla liquidazione della dichiarazione (mod. 730 ordinario ovvero mod. 730 integrativo), risulti che non ci sia alcun importo da trattenere o da rimborsare a cura del sostituto d’imposta, i dati relativi al mod. 730-4 non devono essere riportati nel tracciato telematico della dichiarazione 730 2016 e deve essere impostato ad “1” l’apposito campo (Flag Assenza Dati730-4) previsto nelle presenti specifiche tecniche del modello 730/2016. La non corretta impostazione della suddetta casella determina lo scarto della dichiarazione 730/2016.

allegato B – Nell’allegato B sono riportate le istruzioni tecniche per la trasmissione telematica dei modelli 730-4 e 730-4 integrativo, da parte di Caf e professionisti abilitati che comunicano i dati all’Inps, in qualità di sostituto d’imposta, mediante supporti informatici.

allegato C – In tale allegato sono invece illustrate le istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da parte di sostituti d’imposta, professionisti abilitati e Caf.

Le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati relativi alla scelta dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef da parte dei CAF e dei professionisti abilitati saranno approvate con successivo provvedimento.

AUTORE: REDAZIONE FISCAL FOCUS