LA PROCEDURA CONCORSUALE NON BLOCCA LA CIGS

Solo a seguito di richiesta di “voltura” da parte degli organi della procedura concorsuale è possibile liquidare i lavoratori in CIGS

L’avvio della procedura concorsuale, con prosecuzione dell’esercizio d’impresa, non è causa ostativa al riconoscimento del trattamento di integrazione salariale straordinario, qualora sia richiesto per le causali d’intervento previste dalla previgente normativa nonché dall’art. 24 del D.Lgs. n. 148/2015. In tali casi, infatti, al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori, la CIGS potrà essere autorizzata – limitatamente al periodo già richiesto – in favore dei lavoratori dipendenti a condizione che gli organi della procedura si impegnino a proseguire e concludere il programma inizialmente presentato. 
A specificarlo è l’INPS con la Circolare n. 1/2016.
Normativa – Il chiarimento si è reso necessario a causa dell’abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dell’art. 3 della L. n. 223/1991, ad opera della Riforma Fornero (art. 2, co. 70 della L. n. 92/2012). Di conseguenza, vengono meno le possibilità di autorizzare il trattamento di integrazione salariale straordinario conseguente all’ammissione alle procedure concorsuali individuate nella predetta legge.
In tal contesto, particolare importanza ha assunto il successivo intervento di prassi da parte del Ministero del Lavoro (Circolare n. 24/2015), mediante la quale si è concessa comunque la possibilità di poter accedere alla CIGS nell’ambito delle altre causali previste dal D.Lgs. n. 148/2015, laddove l’impresa sia sottoposta a procedura concorsuale con continuazione dell’esercizio d’impresa – ove sussistono i presupposti – anche successivamente al 31 dicembre 2015.
CIGS e procedura concorsuale – Dunque, in linea con l’intervento ministeriale del 2015, e all’evidente scopo di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori, il Ministero del Lavoro ha confermato la possibilità alla imprese che abbiano richiesto la concessione della CIGS in forza delle causali d’intervento previste dalla previgente normativa nonché dall’art. 2 del D.Lgs. n. 148/2015, contestualmente sottoposte a procedura concorsuale con prosecuzione dell’esercizio d’impresa, di poter essere autorizzati all’intervento straordinario.
A tal fine, è necessario che gli organi di procedura si impegnino a proseguire e concludere il programma inizialmente presentato. Ciò comporta una serie di conseguenze a livello operativo per questi ultimi, in quanto dovranno inoltrare telematicamente, all’interno della pratica di “CIGSonline” già acquisita dalla Divisione IV, della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O., una richiesta di subentro nella titolarità del programma già presentato e del quale di chiede la prosecuzione fino alla prevista scadenza, con l’impegno a garantirne il completamento.
Non bisogna dimenticare che alla richiesta va allegato:

  • l’accordo sindacale sottoscritto in sede di esame congiunto dalle parti sociali;
  • nonché il provvedimento dichiarativo o di ammissione alla procedura concorsuale.

Pertanto, a seguito dell’ammissione a procedura concorsuale, l’INPS provvede all’interruzione dell’erogazione del trattamento CIGS a decorrere dalla data del provvedimento dichiarativo o di ammissione alla procedura concorsuale.
Successivamente, solo a seguito della richiesta di “voltura” presentata dagli organi della procedura concorsuale, potrò essere autorizzata con Decreto Direttoriale della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O., la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla procedura concorsuale per il periodo decorrente dalla data del provvedimento di ammissione alla data di conclusione del programma inizialmente presentato.

AUTORE: REDAZIONE FISCAL FOCUS