L’incertezza normativa che ha caratterizzato dal 1° luglio scorso l’estensione dello split payment esclude che eventuali errori commessi dai fornitori possano essere sanzionati o modificati a condizione che l’imposta sia stata assolta, ancorchè in modo irregolare. Tale copertura opera in relazione ai comportamenti irregolari commessi fino a lunedì 6
novembre 2017, vale a dire fino al giorno precedente l’emanazione della circolare 27/E/2017 di ieri. Questo chiarimento è indicato proprio nel documento di prassi che
contiene tra l’altro una serie di precisazioni sia in relazione all’ambito soggettivo che all’ambito applicativo del particolare adempimento.
Il doppio termine
Tornando alla sanatoria si sottolinea che qualora dopo il 1° luglio 2017 ma entro il 6 novembre siano state emesse fatture in regime ordinario (invece che in regime di scissione dei pagamenti) nei confronti di soggetti inclusi negli elenchi pubblicati dal dipartimento delle Finanze , il fornitore non dovrà effettuare alcuna variazione. Allo stesso modo, non è sanzionabile il caso in cui il fornitore abbia emesso una fattura in scissione dei pagamenti nei confronti di un soggetto non incluso negli elenchi, prima, però, in questo caso, dell’emanazione degli elenchi definitivi, vale a dire entro il 31 ottobre 2017.
Il tutto fermo restando l’assolvimento sostanziale dell’Iva a favore dell’Erario da parte rispettivamente dell’emittente la fattura o del cessionario ancorché non realmente soggetto a split payment.
Se tali errori vengono commessi dopo le date indicate il fornitore dovrà procedere a regolarizzare il comportamento irregolare con l’emissione di una nota di variazione all’articolo 26 del Dpr 633/1972, con l’emissione corretta di un nuovo documento contabile. La circolare specifica che la regolarizzazione può avvenire anche attraverso l’emissione di un’unica nota di variazione che, facendo riferimento puntuale a tutte le fatture erroneamente emesse le integri, segnalando all’acquirente/committente il corretto trattamento da riservare all’imposta indicata in fattura.
Le note di variazione
A proposito delle note di variazione la circolare, richiamando e confermando la circolare 15/E/2015, ribadisce che in caso di emissione di una nota di variazione in aumento, anche facendo riferimento a una fattura emessa prima del 1° luglio 2017, torna sempre applicabile il meccanismo della scissione dei pagamenti e ragioni di semplificazione rendono utilizzabile la stessa modalità anche nel caso di note di variazione in diminuzione relative a fatture emesse, in regime ordinario, anteriormente al 1° luglio 2017. Inoltre, la circolare precisa che nel caso in cui il fornitore abbia emesso una nota di variazione in diminuzione la Pa e le società, soggetti allo split payment, che abbiano già eseguito il versamento diretto all’erario dell’Iva indicata nella fattura originaria, potranno scomputare il maggior versamento eseguito dai successivi versamenti da effettuare sempre in riferimento allo specifico adempimento.
La cessione in reverse charge
In materia di sanzioni una precisazione di particolare interesse riguarda la non sanzionabilità del fornitore nel caso in cui lo stesso abbia fatturato non correttamente una cessione di beni e una prestazioni di servizi soggetta a reverse charge, quando tale comportamento sia dovuto a una espressa comunicazione della Pa. In particolare, il problema si pone, nel caso in cui l’acquisto della Pa sia promiscuo, vale dire, in parte destinato all’attività commerciale, in parte all’attività istituzionale. In effetti, in caso di operazione soggetta a reverse charge – come sottolinea l’Agenzia – il fornitore sarebbe sempre obbligato ad acquisire dalla Pa una specifica informazione da cui possa desumere se la cessione del bene ovvero la prestazione di servizio è ricevuta nell’ambito istituzionale, commerciale o promiscuo.