L’incapienza del reddito dell’impresa rispetto a super e iper ammortamento non comporta la perdita del beneficio, ma solamente il suo rinvio temporale. Le società che risultano incapienti rispetto agli incentivi per gli investimenti genereranno una perdita fiscale che potrà essere riportata a nuovo e compensata con futuri redditi nei limiti temporali o quantitativi previsti, rispettivamente, per i soggetti Irpef e per le società di capitali.
Il meccanismo agevolativo per gli investimenti che il Ddl di bilancio 2018 proroga al prossimo anno comporta una maggiorazione del costo ai fini del calcolo degli ammortamenti e dei canoni di leasing deducibili: 40% per super-ammortamento, ridotto al 30% nel 2018, e 150% per iper-ammortamento, misura confermata anche il prossimo anno.
La deduzione di queste maggiorazioni (che si cumulano gli ammortamenti iscritti in bilancio e quantificati sul 100% del costo) avviene mediante una rettifica in diminuzione al reddito di impresa (Irpef o Ires) nella dichiarazione.
Le imprese che chiudono l’esercizio in perdita fiscale o con un reddito inferiore alla deduzione maggiorata, non riescono immediatamente a fruire della agevolazione la quale non genera un immediato risparmio fiscale. Il super-ammortamento (e ancor più l’iper-ammortamento) si traducono cioè in una maggior perdita fiscale che, per le imprese in contabilità ordinaria, può essere riportata a nuovo. In questo modo, l’incentivo non viene perso ma semplicemente rinviato sotto forma di perdita o di maggior perdita compensabile. L’effettiva fruizione del super-ammortamento per gli incapienti è dunque condizionata, quanto a tempi e importi, dai vincoli previsti per la compensazione delle perdite. Per le imprese Irpef (ditte individuali e società di persone) la perdita, compresa quella generata dal super o iper-ammortamento, può essere utilizzata entro il quinquennio successivo senza alcun limite di importo. Per le società di capitali, invece, manca un limite temporale, ma il recupero non può mai superare l’80% del reddito di ciascun esercizio. Senza limiti temporali o quantitativi, è invece la compensazione delle perdite prodotte nei primi tre esercizi di vita dell’impresa.
La situazione di incapienza, causata dalla carenza di utili rispetto agli investimenti realizzati, non può essere evitata neppure rallentando lo stanziamento delle quote di ammortamento, dato che la misura delle deduzioni si rapporta sempre alle quote massime calcolate secondo i coefficienti tabellari a prescindere dalle percentuali (eventualmente ridotte) impiegate in bilancio. Lo stesso per i leasing: la super deduzione si spalma sulla metà del periodo di ammortamento a prescindere dalla durata effettiva del contratto che può essere anche più lunga. Una via di uscita, per le imprese che operano nei gruppi, può invece trarsi dalla attivazione del consolidato fiscale. La quota di super ammortamento non assorbita (perdita fiscale) viene trasferita al gruppo e compensata immediatamente con redditi di altre società.