Spesometro semestrale solo su opzione del contribuente. Altrimenti dal 2018 la cadenza di invio tornerà trimestrale, come inizialmente previsto dal Dl fiscale dello scorso anno. È quello che emerge dal maxiemendamento al decreto collegato alla manovra su cui il Governo ha incassato ieri la fiducia al Senato (148 sì, 116 no e nessun astenuto). Quindi – a meno di interventi nell’esame del testo in seconda lettura a Montecitorio o nel Ddl di Bilancio – non si tornerà al vecchio spesometro a cadenza annuale come pure era stato auspicato dalla commissione Finanze della Camera nella risoluzione approvata il 18 ottobre dopo il caos che si era verificato nelle scorse settimane con il blocco dei canali di trasmissione per ragioni di tutela della privacy.
Il meccanismo messo a punto dal maxiemendamento, che ricalca quello votato in commissione Bilancio a Palazzo Madama e proposto dal relatore al Dl, Silvio Lai (Pd), prevede la «facoltà dei contribuenti» di trasmettere i dati «con cadenza semestrale» limitando il tipo di informazioni da inviare a: partita Iva della controparte nell’operazione o al codice fiscale per chi non svolge attività d’impresa o professionale; data e numero della fattura; base imponibile Iva, aliquota, imposta e tipologia dell’operazione qualora l’imposta non sia indicata in fattura. Di fatto anche per i dati delle fatture emesse e ricevute nel 2018 si potranno effettuare solo due invii alle Entrate, così come era stato previsto per i dati relativi al 2017.
Tradite al momento le richieste di imprese e professionisti sulla cadenza annuale degli invii, arriva comunque una semplificazione molto attesa dagli operatori: la possibilità di trasmettere i dati del documento riepilogativo per le “mini-fatture” ossia quelle (sia emesse che ricevute) di importo inferiore ai 300 euro. In questa circostanza, il testo approvato dal Senato stabilisce che «i dati da trasmettere comprendono almeno la partita Iva del cedente o del prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive, la partita Iva del cessionario o committente per il documento riepilogativo delle fatture passive, la data e il numero del documento riepilogativo nonché l’ammontare imponibile complessivo e l’ammontare dell’imposta complessiva distinti secondo l’aliquota applicata».
Ma non è tutto, perché vengono stabiliti una serie di esoneri. Le pubbliche amministrazioni, infatti, non dovranno più comunicare dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali. Mentre non saranno più soggetti all’obbligo dello spesometro i produttori agricoli con un volume d’affari al di sotto dei 7mila euro, costituito per almeno due terzi dalla cessione dei prodotti agricoli.
I ritocchi approvati dal Senato riguardano, però, anche la sterilizzazione delle sanzioni chiesta a più riprese da imprese e professionisti proprio a seguito dei gravi problemi verificatisi in occasione del primo invio semestrale per il 2017 (il cui termine, dopo diverse proroghe, è scaduto il 16 ottobre scorso). Non si applicheranno, quindi, penalità qualora i contribuenti correggeranno omissioni o errori inviando i dati corretti entro il 28 febbraio del 2018. E sempre in tema di sanzioni vengono uniformate quelle applicabili sia a chi ha esercitato l’invio opzionale dei dati fattura (con una serie di vantaggi) sia a chi li trasmette per obbligo: la sanzione amministrativa diventa per tutti di 2 euro per ciascuna fattura (con un limite massimo di mille euro per ciascun trimestre) per l’omissione o l’errata trasmissione. Importi comunque riducibili con il ravvedimento.