Con un intervento contenuto nel maxiemendamento al Dl 148/2017 approvato ieri dal Senato, il legislatore apre la strada ai fini fiscali alla sottoscrizione digitale di alcuni atti societari che determinano il trasferimento di azioni o quote societarie la trasformazione e la fusione di società, nonché i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento di imprese soggette a registrazione. In questo modo si vuole rendere più semplice e meno oneroso per le imprese la realizzazione di determinate operazioni sociali che sono caratterizzate da specifici formalismi disciplinati in modo attento dal codice civile. In particolare la norma appena approvata, che introduce all’articolo 36 del Dl 112/2008 il comma 1-ter, consente la sottoscrizione digitale degli atti previsti dagli articoli da 2498 a 2506 del Codice civile (disposizioni che disciplinano le regole per la trasformazione, fusione delle società, nonché l’assegnazione di azioni o quote societarie), l’articolo 2556 del Codice civile (disposizione che disciplina i contratti di trasferimento della proprietà o il godimento delle imprese soggette a registrazione), nonché delle operazioni relative alla successione. L’apposizione della sottoscrizione digitale deve avvenire secondo le disposizioni del Cad (Codice dell’amministrazione digitale, ossia il Dlgs 82/2005) e delle relative regole tecniche. La limitazione, però, degli effetti della sottoscrizione ai soli fini fiscali pone non pochi dubbi sulla sua piena operatività di tali regole, lasciando impregiudicati i più stringenti vincoli civilistici.