I costi delle auto aziendali non possono essere dedotti integralmente, ma subiscono il taglio al 20% anche se si tratta di beni utilizzati solo per l’attività dell’imprenditore. Per le Entrate, infatti, la deduzione piena si può avere solo per auto senza le quali «l’attività non può essere esercitata». Lo stupore per questa normativa è contenuta nella mail che un imprenditore ha inviato alla casella ilmiogiornale@ilsole24ore.com . (LA TABELLA )
Per il reddito d’impresa, però, la deduzione di ammortamenti, canoni di leasing o noleggio, spese di manutenzione, assicurazione, custodia, carburanti, tassa di circolazione ecc., è piena (quindi, non ridotta al 20%, al 50% per i minimi e i forfettari o all’80% per gli agenti, con limiti massimi di spesa rilevante fiscalmente) solo per i seguenti veicoli:
autocarri, a patto che abbiano un rapporto tra potenza e portata inferiore al coefficiente 180 (provvedimento Entrate 6 dicembre 2006), autobus, trattori stradali, autotreni, autoarticolati, autosnodati, mezzi di trasporto non a motore (biciclette e gondole) (circolare 1/E/2007), a patto che siano inerenti all’attività d’impresa (circolare 48/E/1998 e risoluzione 244/E/2002);
i veicoli adibiti a uso pubblico, come taxi e Ncc , muniti di licenza comunale (articolo 164, comma 1, lettera a, punto 2, Tuir);
autovetture, autocaravan, aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto (articolo 54, comma 1, lettere a e m, Dlgs 285/1992), ciclomotori e motocicli, utilizzati «esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa» (articolo 164, comma 1, lettera a, punto 1, Tuir, regola valida solo per le imprese e non per i professionisti, circolare 48/E/1998), cioè «senza i quali l’attività stessa non può essere esercitata», come le autodelle imprese che effettuano noleggi o leasing (circolari 48/E/1998, 11/E/2007, risposta 8.2, 13 febbraio 1997 n. 37/E e risoluzione 59/E/2007) o quelle utilizzate dalle autoscuole (circolare 11/E/2007).
I costi delle altre autovetture, quindi, non sono deducibili al 100%, ma al 20% (80% per gli agenti e 50% per i minimi e i forfettari), come le auto usate per pubblicizzare i servizi offerti, tramite l’allestimento all’esterno di messaggi pubblicitari e marchi d’impresa (circolari 1/E/2007 e 50/E/2002) o per i mezzi che gli alberghi utilizzano per il trasporto dei clienti verso impianti di risalita, piste da sci, scuole di sci, servizi di noleggio, stazioni ferroviarie, aeroporti. In questi casi, per le Entrate non ricorrono gli elementi per ritenere detti beni utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività dell’impresa, in quanto non sono beni senza i quali l’attività non può essere esercitata (interrogazione parlamentare del 3 agosto 2016, n. 5-09338).