Stop all’obbligo di stampa cartacea dei registri Iva gestiti in modalità elettronica. Basterà, infatti, tenere aggiornati i registri digitali relativi a fatture emesse ed acquisti per stamparli in sede di accesso, ispezione o verifica a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza. È una delle novità introdotte dal maxiemendamento al decreto fiscale collegato alla manovra e approvato dal Senato in prima lettura (il testo ora è passato all’esame della Camera).
Ma vediamo meglio nel dettaglio. L’equiparazione degli effetti della registrazione meccanografica non trascritta a quelli della modalità cartacea viene estesa anche ai fini Iva per la tenuta del registro delle fatture di acquisto e di vendita con sistemi elettronici.
Pertanto, se a seguito di un accesso, ispezione o verifica, i dati memorizzati digitalmente risultano aggiornati e a richiesta viene eseguita la stampa immediata sui registri cartacei, gli organi verificatori dovranno constatare la regolarità della tenuta dei registri.
Con la modifica normativa il legislatore ha previsto, limitatamente ai registri Iva tenuti mediante sistemi elettronici e senza alcun riferimento all’esercizio a cui si riferiscono le registrazioni, che in sede di verifica gli organi di controllo non possono contestare l’irregolarità dell’omessa trascrizione nei registri Iva cartacei a patto che i dati inseriti nel sistema informatico siano aggiornati e prontamente stampati su richiesta.
La possibilità di assolvere agli obblighi fiscali mediante la dematerializzazione dei documenti è stata attutata con l’articolo 7 del Dl 357/1994 . Quest’ultimo provvedimento permette di tenere le scritture contabili con modalità informatiche aventi piena efficacia giuridica, ma non costituisce un’eccezione alle norme della stampa dei dati contabili nei registri cartacei.
Scopo della disposizione è quello di semplificare i processi amministrativi causati dal differimento temporale della registrazione per effetto dell’utilizzo degli strumenti meccanografici. Pertanto, la regolarità della tenuta delle scritture contabili, in assenza di annotazione su carta, è da ritenersi conforme se i dati, che si riferiscono all’esercizio corrente, risultano aggiornati ed immediatamente stampabili su richiesta.
La nuova disposizione introdotta all’interno del decreto fiscale recepisce la proposta che il Cndcec aveva indicato in previsione della legge di Stabilità 2016. E l’intervento normativo in questione potrebbe avere l’effetto di far decadere tutte le contestazioni che basano il disconoscimento del diritto alla detrazione sebbene il contribuente, pur avendo tenuto i registri con sistemi elettronici, non provvede a stamparli su carta.
Quotidiano “Il fisco”