Possibile il ravvedimento con pagamento frazionato

Il versamento delle somme dovute per il ravvedimento operoso può anche avvenire in via frazionata cumulando così i vantaggi del ravvedimento “breve” con quelli del ravvedimento “lungo” perché il ravvedimento operoso (totale) può avvenire sia con un pagamento unico sia con un pagamento frazionato. È il principio che l’ufficio ha tentato di negare e che la Ctr Sardegna ha ribadito (sentenza 223/5/17, presidente e relatore La Rocca) , condannando l’amministrazione al pagamento delle spese processuali.
La vicenda
Una Srl omette il versamento dell’Iva del 2005, si avvale poi della proroga normativa intervenuta il 26 luglio 2005 e rimedia effettuando distinti versamenti frazionati per imposta, sanzioni e interessi.
La prima tranche viene pagata entro il termine breve di 30 giorni con corresponsione della sanzione ridotta al 3,75%; la seconda e ultima tranche viene versata oltre i 30 giorni ma entro la data di presentazione della dichiarazione Iva corrispondendo la sanzione ridotta al 6 per cento.
L’amministrazione, tuttavia, considera tardivi entrambi i versamenti e iscrive a ruolo la differenza tra quanto dovuto in base alle sanzioni ordinarie del 30% cento e quanto pagato nei due casi (3,75 e 6%), vale dire il 26,25 e il 24 per cento.
Il contribuente, invece, si difende sostenendo che l’illegittimità del recupero operato dallìufficio, in quanto il ravvedimento operoso può anche essere effettuato in maniera frazionata.
Di parere diverso il Fisco, secondo cui il ravvedimento operoso non consentirebbe il pagamento scaglionato, in quanto il versamento dell’imposta dovrebbe avvenire interamente entro lo stesso limite temporale di quello delle sanzioni ridotte sulla base dell’articolo 13, comma 2, del Dlgs 472/1997 .
La tesi dell’amministrazione viene bocciata sia in primo che in secondo grado.
Le motivazioni
Secondo la Ctr, il contribuente ha correttamente operato nel rispetto della risoluzione 67/E del 23 giugno 2011 effettuando, in assenza di controlli, il versamento integrale del dovuto in forma frazionata nel termine massimo consentito conteggiando congruamente per ciascuna rata – o meglio per ciascuna frazione di tributo – oltre all’imposta originariamente non versata, anche sanzioni ed interessi (ridotti in base al momento in cui è avvenuto il pagamento).
Sotto questo profilo, il comportamento del contribuente risulta coerente con quanto previsto dalla stessa risoluzione 67/E, che ha escluso la possibilità di considerare perfezionato il ravvedimento, quando il contribuente versa solo la “prima rata”, pretendendo poi di avere sanzioni e interessi ridotti anche per gli importi versati oltre il termine ultimo.
Fonte “Il fisco”