Marcia indietro della Cassazione sull’applicazione del cumulo giuridico alle sanzioni relative agli omessi versamenti. Con l’ordinanza n. 27068 depositata la scorsa settimana (si veda questo articolo ), i giudici di legittimità hanno escluso il cumulo per questa tipologia di violazione giungendo a conclusioni opposte rispetto a quanto espresso nella sentenza 21570/2016. Un cambio di orientamento rilevante perché, dopo la pronuncia del 2016, molti contribuenti hanno impugnato gli atti dell’amministrazione sugli omessi o ritardati versamenti di imposta senza applicazione del cumulo. Secondo l’interpretazione dell’amministrazione finanziaria, infatti, è da escludersi una simile possibilità.
Da notare che in presenza di omessi o tardivi versamenti, salvo errori dell’ufficio (in genere ravvedimenti non considerati) o difetti di notifica dell’agente della riscossione, difficilmente ci sono validi motivi da eccepire nell’impugnazione trattandosi di violazioni abbastanza evidenti.
Il precedente orientamento della Cassazione aveva così consentito, in presenza di plurime violazioni, la contestazione dell’operato dell’amministrazione almeno sul calcolo della sanzione irrogata.
Il precedente orientamento
Nella vicenda affrontata lo scorso anno, a una società era notificata una cartella di pagamento per omesso versamento di imposte liquidate dal contribuente, nella specie si trattava di Iva, Irpef, Irap, ritenute, oltre interessi e sanzioni. Il provvedimento veniva impugnato lamentando, tra i diversi motivi, l’omessa applicazione del cumulo giuridico sulle sanzioni. I giudici di merito di entrambi i gradi di giudizio accoglievano la tesi favorevole al contribuente.
L’agenzia delle Entrate ricorreva allora in Cassazione contestando, in estrema sintesi, un’errata interpretazione della norma. La Suprema Corte, respingendo i motivi dell’Ufficio, rilevava che il cumulo giuridico prevede in linea generale, l’applicazione di una sanzione unica e ridotta (cosiddetto cumulo giuridico) in luogo di quella derivante dalla somma delle sanzioni relative ai singoli illeciti (cosiddetto cumulo materiale).
Nell’ipotesi di omessi versamenti la sanzione è disciplinata dall’articolo 13 del Dlgs 471/97, il quale si limita a determinarne l’ammontare nella misura del 30% (la norma riformata prevede anche misure differenti in relazione a pagamenti tardivi). Tuttavia, la disposizione non esclude espressamente l’applicazione dell’istituto del cumulo giuridico, con la conseguenza che può ritenersi applicabile anche per tali violazioni. Si tratta, infatti, di un istituto la cui funzione è di attenuare il maggior rigore delle sanzioni che potrebbero derivare dal cumulo materiale. La sua applicazione non è facoltativa per gli uffici, poiché questi ultimi devono verificare in concreto la sanzione meno gravosa per il contribuente; non rileva peraltro né l’ambito temporale, non essendo cioè limitato allo stesso periodo di imposta, né oggettivo, potendosi applicare alla generalità dei tributi ed anche tra violazioni riguardanti lo stesso tributo.
Il revirement
Anche nel procedimento posto a base dell’ordinanza della Cassazione depositata ieri, a una società erano stati contestati con cartella di pagamento ripetuti tardivi omessi versamenti di imposta. Nella specie però la Suprema Corte ha ritenuto che per tali violazioni non sia possibile determinare le sanzioni considerando la continuazione.
Nella circostanza i giudici di legittimità hanno evidenziato che l’istituto del cumulo concerne le violazioni potenzialmente incidenti sulla determinazione dell’imponibile o sulla liquidazione del tributo. Il ritardo o l’omissione del pagamento è, invece, una violazione che attiene all’imposta già liquidata contenuta nella dichiarazione presentata dal contribuente, per la quale la norma disciplina un trattamento sanzionatorio proporzionale e autonomo per ciascun mancato pagamento.
Fonte “Il fisco”