Liquidazioni Iva, in arrivo le pec sulla non conformità

In arrivo le comunicazioni di non conformità (compliance) delle comunicazioni delle fatture emesse e registrate con la liquidazione periodica Iva; ciò al fine di favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari. Infatti l’agenzia delle Entrate metterà a disposizioni le informazioni derivanti dal confronto tra i dati delle fatture acquisiti con lo spesometro e quelli delle comunicazioni delle liquidazioni Iva; in questo modo, i contribuenti che hanno omesso la comunicazione della liquidazione potranno sanare la loro posizione spontaneamente.
L’agenzia delle Entrate ha pubblicato ieri, sul proprio sito internet, il provvedimento n. 275294 con cui da attuazione ai commi 634 -636 della legge 190/2014 i quali prevedono l’adozione di un nuovo modello di cooperazione tra l’amministrazione finanziaria e i contribuenti, finalizzato a stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e a favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili.
Nello specifico, l’Agenzia metterà a disposizione le informazioni dalle quali risulta che, nel trimestre di riferimento, sono state emesse fatture, e quindi comunicati telematicamente i relativi dati ai sensi dell’articolo 21 del Dl 78/2010, mentre manca la comunicazione della liquidazione Iva (articolo 21-bis dello stesso Dl 78/2010).
Le informazioni saranno trasmesse dall’agenzia delle Entrate a mezzo pec al contribuente e riguarderanno i dati fiscali e gli elementi utili per individuare la violazione commessa; inoltre, i contribuenti potranno trovare la medesima comunicazione nell’area riservata del portale dell’agenzia delle Entrate denominata “La mia scrivania”. Nell’area riservata del sito saranno, inoltre, disponibili ulteriori dati rispetto a quelli comunicati a mezzo pec, tra cui, il dettaglio dei documenti emessi e ricevuti (tipo e numero documento, data di emissione e registrazione, imponibile/importo, aliquota Iva e imposta, natura operazione e stato documento).
Come precisato nel provvedimento, le informazioni, oltre che al contribuente, sono rese note anche alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.
A seguito del ricevimento della comunicazione, i contribuenti possono richiedere informazioni o fare segnalazioni direttamente o avvalendosi di intermediari abilitati. Qualora, invece, si riconosca la validità della comunicazione, è possibile procedere alla regolarizzazione di errori o omissioni secondo le modalità previste dall’articolo 13 del Dlgs 472/1997 ovvero con ravvedimento operoso. Infatti la comunicazione ricevuta a mezzo Pec non ha le caratteristiche di alcun provvedimento che impediscano il ravvedimento.
Si ricorda che ai sensi del comma 2-ter dell’articolo 11 del Dlgs 471/1997 l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000 e che sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza prevista o se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
Quindi nella ipotesi in cui sia stata omessa la comunicazione della liquidazione il contribuente deve provvedere alla trasmissione e versare la sanzione nella misura di un nono di 500 euro se non sono trascorsi 90 giorni (esempio liquidazione del secondo trimestre 2017) dalla scadenza originaria oppure un ottavo se il ritardo è superiore come ad esempio per la liquidazione del primo trimestre.
Fonte il sole 24 ore