L’accollante non può utilizzare propri crediti per i debiti dell’accollato

Niente compensazione tra crediti dell’accollante e debiti dell’accollato, ma sono salvi i comportamenti difformi posti in essere fino al 15 novembre 2017.
L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 140/E del 15 novembre 2017 , entrando nel merito dell’accollo di debiti tributari altrui con utilizzo in compensazione di crediti tributari dell’accollante, fa innanzitutto presente che, in base a quanto disposto dall’articolo 8 della legge 212/2000, cosiddetto «Statuto dei diritti del contribuente», il debitore originario non è mai liberato dall’obbligazione e risponde, quindi, in solido con il terzo accollante, come anche evidenziato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 28162 del 2008, ove è stato affermato che accollarsi un debito altrui non significa «assumere la posizione di contribuente o di soggetto passivo del rapporto tributario, ma la qualità di obbligato (o coobbligato) in forza di titolo negoziale».
Pertanto, fatte tali premesse in tema di compensazione, l’agenzia delle Entrate esprime parere negativo in merito, appunto, alla compensazione con crediti dell’accollante, di debiti tributari dell’accollato. Le compensazioni, infatti, possono avvenire solo tra crediti e debiti «in essere tra i medesimi soggetti e non tra soggetti diversi».
Tra le varie sentenze richiamate nella risoluzione in commento, è il caso di citare anche quelle nn. 14874 e 18788, entrambe del 2016, attraverso le quali la Suprema Corte ha chiarito che l’eventuale compensazione è possibile «in sede di versamenti unitari delle imposte (oltre che dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali) soltanto in ipotesi di crediti (a) dello stesso periodo, (b) nei confronti dei medesimi soggetti e (c) risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data» di entrata in vigore del Dlgs 241/1997.
Vista l’obbiettiva incertezza sull’argomento, dichiara l’agenzia delle Entrate, eventuali compensazioni tra crediti dell’accollante e debiti dell’accollato posti in essere prima dell’emanazione della risoluzione in commento, non sono punibili e sono da considerarsi validi. Nel caso in cui, però, il credito utilizzato in compensazione sia inesistente, resta in capo al soggetto accollato il debito tributario non assolto, con applicazione, in questo caso, delle relative sanzioni.
Per le situazioni di compensazioni tra crediti dell’accollante e debiti dell’accollato, sorte successivamente all’emanazione della risoluzione n. 140/E/2017, ancorché in virtù di patti contrattuali stipulati antecedentemente, le compensazioni in commento non sono ritenute valide e viene distinta la posizione dell’uno e dell’altro soggetto:
-l’accollato, ossia il debitore originario, resta debitore del tributo e nei suoi confronti viene recuperato il singolo tributo nonché le relative sanzioni per omesso versamento, oltre che gli interessi, con possibilità di adire all’istituto del ravvedimento operoso;
-l’accollante, che risulta aver utilizzato un credito in violazione delle norme vigenti, sarà destinatario della sanzione di cui all’articolo 13, comma 4, del Dlgs 471/1997, pari al 30 per cento del credito utilizzato, se esso è effettivamente esistente e il credito stesso ritornerà utilizzabile; ovvero della sanzione dal 100 al 200 per cento del credito utilizzato in compensazione, in base a quanto disposto dall’articolo 13, comma 5, sempre del Dlgs 471/1997, se il credito utilizzato risulta invece inesistente.
Fonte “Il sole 24 ore”