Dal 1° gennaio 2018 si estende ulteriormente l’ambito soggettivo di applicazione del meccanismo di riscossione Iva dello split payment (o scissione dei pagamenti). La conversione del decreto legge 148/2017 da parte della Camera ha reso, quindi, definitivo il nuovo restyling dell’articolo 17-ter del Dpr 633/72 .
Le nuove regole ricomprendono nell’adempimento anche gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche, le società controllate direttamente o indirettamente da qualsiasi tipo di amministrazione pubblica e quelle partecipate per una quota non inferiore al 70% da qualsiasi amministrazione pubblica o società assoggettata allo split payment.
Più in dettaglio, la nuova versione dell’articolo 17-ter, comma 1-bis, del Dpr 633/72 ricomprenderà, nel perimetro soggettivo, anche:
enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona (lettera 0a) ;
fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70% (lettera ob);
società controllate direttamente, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 2), del Codice civile, dalla presidenza del Consiglio dei ministri e dai ministeri (lettera a). Di fatto, la modifica ha mera finalità di coordinamento. Si ricorda che ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 2) del Codice civile sono considerate società controllate quelle in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
società controllate direttamente ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1), del Codice civile, o indirettamente da qualsiasi tipo di amministrazione pubblica (lettera b). Ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1) del Codice civile sono considerate società controllate quelle in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
società partecipate per una quota non inferiore al 70% da amministrazioni pubbliche o da società assoggettate allo split payment (lettera c). Quindi non rientrano nella estensione le società la cui percentuale di partecipazione complessiva del capitale è inferiore al 70 per cento;
società quotate inserite nell’indice Ftse Mib della Borsa italiana così come identificate agli effetti Iva. In questo modo viene specificato che vi rientrano le società quotate così come identificate agli effetti Iva (lettera d). Per le società quotate ora limitate all’indice Ftse Mib il ministro dell’economia e delle finanze può con proprio decreto individuare un altro indice di riferimento del mercato azionario.
La disposizione e quindi il nuovo perimetro soggettivo dello split payment chiudono, almeno sotto tale profilo, le regole soggettive e la validità degli elenchi in vigore fino al 31 dicembre di quest’anno, posto che la nuova impostazione avrà efficacia solo dalle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2018.
Per la completa operatività di questa disposizione bisognerà, comunque, attendere l’emanazione di un decreto del Mef che integrerà il precedente decreto del 23 gennaio 2015, a sua volta modificato dai decreti Mef 27 giugno 2017 e 13 luglio 2017.
Fonte “Il sole 24 ore”