La rottamazione bis è aperta solo per i carichi che non sono già stati inclusi nella precedente domanda di definizione agevolata, con la sola eccezione delle posizioni scartate
a causa della morosità sulle vecchie dilazioni.
Per questi ultimi contribuenti, invece, l’unica possibilità di accesso ai benefici di legge consiste nel pagare in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2018, l’importo delle rate
scadute alla fine dell’anno scorso, previa presentazione della domanda entro il 15 maggio 2018.
Una volta decaduti dalla definizione, non è più possibile dilazionare il debito residuo.
Infine, se si abbandona la definizione ma si aveva in essere piani di dilazione precedenti, il carico residuo verrà automaticamente “spalmato” sul numero delle rate non pagate del piano originario.
Sono le prime risposte dell’Ader (agenzia delle Entrate-Riscossione) ai quesiti formulati dall’Odcec di Roma, riferiti sia alla prima procedura agevolata che alla riapertura disposta
nell’articolo 1 del decreto legge 148/17.
L’Ader ribadisce innanzitutto che la seconda chiamata, disposta con il Dl 148, non vale per i debitori che hanno già presentato la domanda entro il 21 aprile scorso e non hanno pagato le rate dovute.
Tale esclusione opera limitatamente ai carichi inclusi nell’istanza trasmessa in precedenza.
Nessun ostacolo, invece, se il debitore intende definire delle partite esistenti al 31 dicembre 2016 che non erano indicate nella vecchia domanda.
Con riferimento ai contribuenti esclusi dalla precedente definizione per non aver pagato tutte le rate scadute, relative a un piano di rientro esistente al 24 ottobre 2016, la riammissione è prevista alla precisa condizione che il debitore provveda a versare il pregresso, in un’unica soluzione, entro la fine di luglio dell’anno prossimo.
L’importo dovuto a tale titolo sarà comunicato dall’agenzia delle Entrate entro la fine di giugno 2018.
Una volta effettuato l’accesso alla nuova procedura, gli importi della definizione dovranno essere versati in tre rate, scadenti a ottobre e novembre 2018 e febbraio 2019.
Le stesse regole valgono per tutti i contribuenti che intendono definire per la prima volta carichi esistenti a fine 2016 e che sono morosi per dilazioni pendenti al 24 ottobre 2016.
L’Ader ricorda altresì che se si abbandona la rottamazione, il debito residuo non può essere nuovamente dilazionato.
Fanno eccezione, peraltro, le partite incluse in cartelle per le quali alla data di presentazione della domanda non erano ancora decorsi 60 giorni dalla notifica.
Questo vale, a maggior ragione, anche per i carichi per i quali, alla data della definizione, non è stata ancora notificata la cartella.
In tali casi, in qualsiasi momento si decada dalla rottamazione è sempre possibile dilazionare il debito che rimane.
Tale previsione trova peraltro applicazione per tutte le definizioni, sia vecchie che nuove.
L’ultimo chiarimento riguarda la riattivazione di precedenti piani di rientro, qualora il debitore abbandoni la procedura agevolata. Sul punto, l’Ader ribadisce che in tale eventualità si procederà d’ufficio a ripartire il carico residuo per il numero di rate non versate della dilazione originaria.
In proposito, si evidenza che in tale numero devono essere comprese anche le rate sospese per effetto della presentazione della domanda di rottamazione e non solo quelle che scadono dopo il periodo di sospensione.
Fonte “il sole 24 ore”