Le informazioni “sensibili” raccolte per l’antiriciclaggio e il contrasto al finanziamento del terrorismo passano agli archivi del fisco e si possono/devono scambiare automaticamente tra i Paesi membri dell’Ue.
Dal 1° gennaio sono infatti entrate in vigore le nuove regole europee che obbligano gli Stati membri a fornire alle autorità fiscali competenti (quelle cioè del Paese di residenza della persona fisica interessata) l’accesso ai dati raccolti sul riciclaggio del denaro proveniente da business illeciti. È questo l’effetto della direttiva Ue 2016/2258 recepita dalla legge di delegazione europea 2016-2017 (legge 25 ottobre 2017, n. 163) entrata in vigore il 21 novembre scorso e che prevede – come stabilito tassativamente dalla direttiva – l’avvio dello scambio automatico di informazioni dal 2018.
L’ambito normativo in cui si inserisce questo strumento di lotta all’evasione internazionale è quello tradizionale dello scambio obbligatorio automatico di informazioni previsto dalla direttiva 2014/107/Ue, che modificava la direttiva 2011/16/Ue già esecutiva dal 1° gennaio 2016 agli Stati membri e dal 1° gennaio 2017 all’Austria. Tale normativa dà attuazione allo standard globale per lo scambio automatico di informazioni fiscali all’interno dell’Unione, garantendo così che le informazioni sui titolari dei conti finanziari siano trasmesse allo Stato membro in cui risiede il titolare del conto.
La direttiva prevede che in alcuni casi, tutt’altro che infrequenti nelle transazioni internazionali, se il titolare di un conto è una struttura intermediaria, le istituzioni finanziarie debbano individuare e segnalare alle autorità fiscali nazionali competenti i beneficiari effettivi (cosiddetti “Bo”, beneficial owner). Questo step si aggancia alle informazioni in materia di antiriciclaggio ottenute sulla base della direttiva 2015/849 (comunemente nota come IV Direttiva antiriciclaggio, recepita dal decreto legislativo 90 del 2017) per l’identificazione dei titolari effettivi.
Le autorità nazionali hanno accesso diretto alle informazioni sui proprietari di imprese, beneficiari, trust e altre entità e sul loro ruolo di clienti. La nuova direttiva Ue permette in linea teorica alle autorità fiscali degli Stati Ue di reagire rapidamente nei casi di evasione e aggiramento delle norme fiscali.
È evidente il cambio di passo nella lotta internazionale – almeno su scala europea – all’evasione fiscale, attività di contrasto che dal 2018 potrà utilizzare gli strumenti molto più incisivi dell’Anti-money laundering. Il trasferimento diretto delle informazioni sui titolari effettivi di enti schermati alle agenzie nazionali, e la loro diretta utilizzabilità nelle procedure di accertamento, consentirà un’efficacia molto più diretta e tempestiva dell’azione di contrasto all’elusione e all’evasione tributaria . Con un solo rischio applicativo, legato al fatto che non sempre la disciplina fiscale che individua i contribuenti nelle normative nazionali corrisponde con i criteri internazionali di individuazione del titolare effettivo.
Fonte “Il sole 24 ore”