Nei casi in cui venga eccepita la prescrizione del credito tributario , sotteso all’adozione di una misura cautelare a garanzia dello stesso, essa soggiace al termine più breve (quinquennale) piuttosto che a quello ordinario (decennale) , trattandosi di tributi periodici ai sensi dell’articolo 2948 del codice civile.
Questo il principio che emerge dalla sentenza della Ctp Milano n. 6797 del 6 dicembre 2017 (presidente e relatore DI ROSA).
Il caso sottoposto all’attenzione dei giudici ambrosiani riguardava l’impugnazione da parte di un contribuente di un preavviso di fermo amministrativo adottato dall’ufficio sulla base di un credito derivate da alcune cartelle di pagamento per debiti Irepf, Iva e Irap.
Il ricorrente, fra i vari motivi di ricorso, eccepiva l’illegittimità del preavviso di fermo a causa della mancata notifica degli atti prodromici nonché la prescrizione del credito azionato.
L’ Ufficio, dal canto suo, difendeva l’atto cautelare emesso versando in giudizio la prova della notifica degli atti prodromici che legittimavano il preavviso di fermo impugnato.
I giudici milanesi preliminarmente confermano la validità degli atti prodromici alla misura cautelare opposta dal contribuente verificando la relativa documentazione versata in atti dall’ Ufficio; tuttavia è proprio da questo esame che giungono a dirimere la controversia a favore della parte privata in quanto gli atti prodromici erano stati notificati oltre il quinquennio rispetto all’adozione del fermo e non risultavano documentate ulteriori attività idonee ad interrompere il decorso del termine prescrizionale, che il Collegio identifica nell’articolo 2948 comma 4 del codice civile in considerazione della periodicità del tributo.
Il Collegio lombardo sembra implicitamente allinearsi alla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, n. 23397, che sembrava aver ormai definitivamente chiuso la questione stabilendo che le pretese tributarie si prescrivono nel termine “breve” di cinque anni, fatti salvi i casi in cui la sussistenza del credito non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato o tramite decreto ingiuntivo.
Un recente emendamento alla legge di Bilancio 2018 introdurrebbe nell’ordinamento una norma di interpretazione autentica ( ergo retroattiva) che, indipendentemente dal tipo di tributo, porterebbe la prescrizione da quinquennale a decennale, equiparandola all’ actio iudicati ex art. 2953 c.c.
La partita, quindi, come dimostra la sentenza in commento, sembra essere ancora aperta.
Fonte “Il sole 24 ore”