Slitta dal 1° gennaio 2018 al 1° gennaio 2019 l’obbligo di presentare – per le successioni aperte dal 3 ottobre 2006 – la dichiarazione di successione in via esclusivamente telematica. Lo stabilisce il provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 28 dicembre 2017 (prot. n. 305134) . Di conseguenza, viene stabilito che:
• il 31 dicembre 2018 (e non più il 31 dicembre 2017) è il termine fino al quale si può utilizzare il modello cartaceo per presentare la dichiarazione di successione;
• per le successioni aperte prima del 3 ottobre 2006 (e per le successioni integrative, sostitutive o modificative di tutte le dichiarazioni presentate in cartaceo) si dovrà sempre usare la carta, anche dopo il 31 dicembre 2018;
• dal 1° gennaio 2019 si dovrà utilizzare il nuovo modello di dichiarazione approvato ora (e qui c’è un rinvio di un anno);
• per tutto il 2018, in alternativa al cartaceo, si potrà spedire telematicamente, ma fino al 14 marzo 2018 si dovrà usare il modello informatico approvato col provvedimento del 15 giugno 2017, dal 15 marzo al 31 dicembre 2018 si potrà usare, in alternativa ad esso, quello approvato ora.
Quest’ultimo contiene anche le istruzioni per compilare il nuovo modello informatico. La loro mole e il ricorso a esempi pratici comportano che spesso le istruzioni evolvono fino a diventare quasi una circolare interpretativa della legge sull’imposta di successione, a quasi trent’anni dalla sua entrata in vigore (1991).
Ad esempio, dalle istruzioni si apprende che le Entrate, sul valore delle quote di partecipazione al capitale di società oggetto di successione ereditaria, si fondano (in mancanza di un bilancio pubblicato) su un «inventario vidimato regolarmente redatto», essendo invece noto che la vidimazione annuale del libro inventari non è più prevista da quando il Dl 357/1994 l’ha depennata dall’articolo 2216 del Codice civile.
Ancora, si apprende che l’amministrazione ritiene ancora vigente la normativa sul coacervo tra massa ereditaria e donazioni stipulate in vita dal de cuius a eredi e legatari, che invece la Cassazione (sentenza n. 24940/2016) considera abrogata fin dal 10 dicembre 2000 (entrata in vigore della legge 342/2000, che soppresse la tassazione delle successioni con aliquote progressive): le istruzioni al modello telematico affermano che nel quadro ES «vanno indicati i beni oggetto delle donazioni e di ogni altro atto a titolo gratuito nonché quelli oggetto di vincoli di destinazione, effettuati dal defunto a favore degli eredi e legatari» e che tale indicazione è fatta ai «fini della determinazione delle franchigie applicabili sulla quota devoluta all’erede o al legatario».
Fonte “Il sole 24 ore”