Imprese e professionisti in fibrillazione per la corretta applicazione del nuovo primo comma dell’articolo 19 della legge Iva, in base al quale il diritto di detrazione deve essere esercitato «al più tardi con la dichiarazione relativa all’ anno in cui il diritto alla detrazione è sorto», specie in relazione al disposto dell’articolo 25 in base al quale la registrazione della fattura di acquisto è condizione per l’esercizio della detrazione. La registrazione si configura come un evento successivo e mai antecedente alla ricezione della fattura. L’articolo 25 individua come termine ultimo quello di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.
Il termine di decadenza per l’esercizio del diritto di detrazione viene quindi declinato in due modi: l’articolo 19 parla della dichiarazione dell’anno in cui l’imposta è diventata esigibile per il fornitore e il 25 dell’anno in cui la fattura è stata ricevuta. Il contrasto è solo apparente, e ha già formato oggetto di una significativa sentenza della Corte Ue sin dal 29 aprile 2004 (causa C-152/02). La lite era sorta perché il fisco tedesco aveva contestato la detrazione nel 1999 dell’Iva su fatture di acquisto datate entro tale anno ma pervenute nel gennaio del 2000. La sentenza pone a raffronto le tre versioni linguistiche fondamentali della Ue (francese, inglese e tedesco) relative all’articolo 18 della sesta direttiva, ritenendole sostanzialmente compatibili. Nel testo italiano della direttiva vigente, la 2006/112/Ce, l’articolo 19, primo comma, è allineato all’articolo 167: il diritto a detrazione sorge quando l’imposta detraibile diventa esigibile (per il fornitore); così come l’articolo 25 è in linea con gli articoli 178 e 179, in base ai quali il presupposto procedimentale per l’esercizio del diritto di detrazione è dato dal possesso della fattura di acquisto.
Nel caso di specie, la Corte ha dato ragione all’amministrazione finanziaria – detrazione nel 2000, anno di ricezione della fattura, e non 1999 anno di competenza – con una osservazione operativa (punto 29 della sentenza): «Riconoscere sistematicamente che il diritto di detrazione possa ricollegarsi al periodo di imposta in cui è sorto, indipendentemente dalla data in cui il soggetto di imposta entri effettivamente in possesso della fattura, comporterebbe un rischio rilevante quanto al controllo, da parte di ogni Stato membro, degli elementi presenti nelle dichiarazioni dell’Iva».In altri termini, non si può pretendere che il fisco debba controllare e che correlativamente i contribuenti debbano tenere aperte le registrazioni sino a quando sono in possesso di tutte le fatture con l’Iva esigibile dell’anno precedente.
Il dispositivo della sentenza è chiaro: non esiste incompatibilità tra la detrazione nell’esercizio di esigibilità e l’effettivo esercizio di tale diritto nell’anno (successivo) in cui le fatture sono pervenute al cliente, in quanto occorre che si siano verificati entrambi i requisiti, quello sostanziale (detraibilità ed esigibilità per il fornitore) e quello procedimentale (il possesso della fattura e la sua registrazione).
Siamo tutti in attesa della circolare su questo punto, ma in base alle linee guida della Corte Ue la soluzione è semplice: visto l’articolo 1 del Dpr 100/98, le fatture pervenute sino al 16 gennaio dell’anno dopo vanno in detrazione nell’anno di competenza; quelle che arrivano dopo sono detraibili soltanto nell’anno di ricezione. Non è pertanto il caso di prevedere la prosecuzione delle registrazioni con sezionali, che dovrebbero essere comunque ignorati nell’ultima liquidazione periodica ed inseriti nella dichiarazione annuale. Se la fatturazione elettronica sarà in vigore dal 1° gennaio 2019 questo problema non esisterà più, in quanto la data di ricezione coinciderà con la data di emissione.
Fonte “Il sole 24 ore”