La legge di Bilancio 2018 ha previsto l’ennesima riapertura dei termini per la rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni.
Si tratta di una agevolazione prevista per la prima volta nella legge Finanziaria 2002 (la 448/2001, articoli 5 e 7) e poi riproposta, pressoché continuamente, con numerosi interventi legislativi, l’ultimo dei quali ai commi 997 e 998 della legge 205/2017.
Si tratta di una agevolazione che consente di rideterminare il costo fiscale dei beni che, in caso di cessione, possono generare plusvalenza ai sensi dell’articolo 67 del Dpr 917/1986. La rivalutazione consente, infatti, di assumere, in luogo del costo o valore iniziale del bene oggetto della rivalutazione, quello indicato nella perizia di stima con la conseguenza di far emergere, in caso di cessione, una minor plusvalenza e quindi di ridurre la tassazione.
Non ci sono novità rispetto alle precedenti versioni.
La rideterminazione riguarda il valore dei terreni a destinazione agricola ed edificatoria e il valore delle partecipazioni detenute in società non quotate posseduti dalle persone fisiche per operazioni estranee all’attività di impresa, società semplici, società ed enti ad esse equiparate di cui all’articolo 5 del Tuir, nonché enti non commerciali.
Il termine entro cui porre in essere gli adempimenti previsti dalla norma è il 30 giugno 2018; in particolare, entro questa data, è necessario:
redigere e giurare la perizia di stima a cura di un professionista abilitato ovvero iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e gli iscritti nell’elenco dei revisori legali dei conti (per la redazione delle perizie di stima delle partecipazioni societarie), iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili (per la redazione di perizia di stima dei terreni);
versare l’imposta sostitutiva dell’8% in un’unica soluzione o oppure rateizzare in un massimo di tre rate di pari importo. In caso di versamento rateale le altre rate devono essere versate entro il 30 giugno degli anni successivi maggiorate del 3% annuo a titolo di interessi.
Al fine di decidere se aderire o meno alla rideterminazione è necessario confrontare con gli importi che sarebbero dovuti in caso di tassazione ordinaria.
Con riferimento alle partecipazioni in società, si deve tener conto del fatto che le plusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni qualificate realizzate nel 2018 concorrono a formare il reddito per 58,14% (non più 49,72%) mentre quelle non qualificate sono soggette ad imposta sostitutiva del 26%. Inoltre, va tenuto conto che, a partire dal 1° gennaio 2019, in virtù di quanto previsto dai commi 999 e seguenti della legge di Bilancio, su tutte le plusvalenze da cessione quote, indipendentemente dalla percentuale di possesso (qualificate o meno) troverà applicazione la tassazione mediante imposta sostitutiva del 26 per cento.
Occorre quindi confrontare l’ammontare che deriverebbe dall’applicazione dell’imposta sostitutiva dell’8% sul valore di perizia con quello che deriverebbe dalla tassazione della plusvalenza con le regole ordinarie prima viste. Tenuto conto dell’aliquota di rideterminazione dell’imposta nella misura dell’8%, se la plusvalenza è di lieve entità conviene generalmente applicare la tassazione ordinaria pari al 26% della plusvalenza stessa.
Con riferimento ai terreni, si ricorda che la cessione di un terreno edificabile da parte di una persona fisica, società semplice o soggetti ad essi equiparati genera sempre plusvalenza tassata mentre la cessione di un terreno agricolo genera plusvalenza solo se posseduto da meno di cinque anni.
Fonte “Il sole 24 ore”