La proroga del superammortamento per gli investimenti eseguiti nel 2018 prevede regole diverse da quelle stabilite per l’agevolazione degli scorsi anni, e segnatamente una aliquota di incremento del valore fiscale del bene strumentale ridotta al 30% contro il 40% dei periodi d’imposta 2015/2017. Vediamo i casi che possono presentarsi a seconda della modalità dell’investimento e dei tempi di consegna.
Bene acquisito entro il 30 giugno 2018
In primo luogo analizziamo il caso del bene già ultimato acquisito tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2018. Sarà necessario distinguere l’ipotesi del bene per il quale sia stato versato acconto sul prezzo almeno del 20% entro il 2017 con ordine accettato dal venditore entro la medesima data, rispetto al bene acquisito nel 2018 senza aver versato alcun acconto. Nel primo caso l’investimento si intende eseguito nel 2017, quindi con variazione diminutiva calcolata sul 40% del costo del bene (ancorchè l’agevolazione verrà fruita nel 2018 al momento di consegna del bene con avvio del processo di ammortamento) . Nel secondo caso, a parità di data di consegna del bene, esso si intende acquisito nel 2018 con calcolo dell’agevolazione con l’aliquota del 30% .
Appalto con consegna entro il 30 giugno 2018
Nell’ipotesi di beni costruiti da terzi tramite contratto di appalto, l’investimento si intende eseguito o al momento della ultimazione della prestazione dell’appaltatore, oppure nel momento in cui risultano accettati definitivamente gli stati di avanzamento lavori (Sal) e limitatamente ai corrispettivi liquidati tramite gli stessi Sal. In tale ipotesi la circolare 4/E/2017 (paragrafo 5.3) ha affermato che la condizione dell’acconto sul prezzo pari almeno al 20% si intende avverata qualora il contratto di appalto risulti sottoscritto entro il 31 dicembre 2017 e sia avvenuto il pagamento di acconti all’appaltatore nella misura di almeno il 20% del costo complessivo indicato nel contratto. In assenza di Sal liquidati entro il 31 dicembre 2017 il bene consegnato entro il 30 giugno 2018 sarà agevolato con l’aliquota del 40%. Anche se vi saranno Sal liquidati entro il 31 dimbre 2017 non sembra diversa la situazione ( quindi agevolazione calcolata con aliquota unica del 40%), purchè siano presenti le condizioni sopra indicate.
Appalto con consegna oltre il 30 giugno 2018
Valutiamo ora l’ipotesi più complessa rappresentata dal bene la cui costruzione è iniziata nel 2017 ma con consegna oltre il 30 giugno 2018, oppure con consegna entro il 30 giugno ma senza aver corrisposto entro il 31 dicembre 2017 l’acconto all’appaltatore di almeno il 20% del costo complessivo. In presenza di Sal liquidati definitamente entro il 31 dicembre 2017 l’investimento è realizzato in parte nel 2017 e in parte nel 2018, con la complicazione che cambia l’aliquota dell’agevolazione con riferimento al medesimo bene. Sembra corretto affermare che la variazione diminutiva verrà calcolata con l’aliquota del 40% per la parte di costo sostenuto nel 2017 e con l’aliquota del 30% per quella realizzata nel 2018. Vediamo questo esempio. Il costo complessivo del bene costruito tramite appalto ammonta a 100.000 €. Nel 2017 sono stati liquidati Sal per 50.000 € e nel 2018 la restante parte con consegna al 30.novembre 2018. L’aliquota di ammortamento è del 15%. La variazione diminutiva annuale dovrebbe essere pari a 3.000 € (100.000/2 = 50.000 x 15% = 7.500 x 40% = 3.000) più 2.250 (100.000/2 = 50.000 x 15% = 7.500 x 30% = 2.250) per un totale complessivo pari a 5.250 €, senza calcolare, per semplicità dell’esempio, la quota dimezzata nel primo anno di utilizzo del bene.
Medesime considerazione valgono per il bene realizzato in economia, dove la possibilità di ritenere eseguito l’investimento interamente nel 2017 è condizionata dal fatto che nel 2017 steso siano stati sostenuti costi pari almeno al 20% del costo complessivo.
Fonte “Il sole 24 ore”