Dal 2018 scatta lo split payment anche per le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche, per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 %.
È questa una delle categoria di “nuovi” soggetti destinatari, dal primo gennaio di quest’anno, del particolare meccanismo della scissione dei pagamenti, disciplinato dall’articolo 17-ter della legge Iva, Dpr 633/1972.
È il Dl 148 /2017 , convertito in legge 172/2017, ad aver ampliato la platea dei soggetti nei confronti dei quali si deve applicare il meccanismo in commento, che comprende, sempre dalla medesima data appena indicata, anche «gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona».
Per individuare con esattezza i clienti nei confronti dei quali si deve applicare lo split payment, tre sono i “canali” a disposizione del fornitore: l’indice dell’Amministrazione pubblica, così detto Ipa, già ben noto perché individua i destinatari della fattura elettronica obbligatoria, il sito del Mef che in una pagina dedicata al meccanismo in commento pubblica gli elenchi delle società controllate di fatto, direttamente o indirettamente, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri, degli enti o società controllate, direttamente o indirettamente, dalle Amministrazioni centrali, degli enti o società controllate, direttamente o indirettamente, dalle Amministrazioni locali, degli enti o società controllate, direttamente o indirettamente, dagli Enti nazionali di previdenza e assistenza, degli enti, fondazioni o società partecipate, direttamente o indirettamente, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle Pa, nonché, infine, delle società quotate inserite nell’indice Ftse Mib della Borsa italiana.
Il terzo canale a disposizione del fornitore, ove esso ritenesse dubbia l’inclusione o la esclusione di un cliente dai predetti elenchi, è richiedere allo stesso una dichiarazione in cui venga attestato se egli rientra o meno nel meccanismo della scissione dei pagamenti.
Tale ultima possibilità è offerta direttamente dalla norma introdotta dal Dl 50/2017, che letteralmente prevede che « A richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i committenti … devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni del presente articolo».
Con decreto del 9 gennaio 2018, il Mef ha disposto che per il 2018 valgono, per l’individuazione dei soggetti coinvolti dalla scissione dei pagamenti, gli elenchi pubblicati sul proprio sito in data 19 dicembre 2017.
In merito allo split payment è bene ricordare, viste anche le novità in tema di detrazione Iva introdotte sempre dal Dl 50, che il cliente che rientra nel meccanismo può optare anche in questo caso per tre diverse soluzioni per quanto concerne l’esercizio della detrazione dell’imposta.
Viene, infatti, stabilito dall’articolo 3 del Dm 23 gennaio 2015, come successivamente modificato, che l’imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi a cui si applica lo split payment, diviene esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi ovvero, su opzione dellePa e delle società o altri soggetti coinvolti nel meccanismo, tale esigibilità può essere anticipata al momento della ricezione della fattura o, ancora, al momento della registrazione del medesimo documento.
Fonte “Il sole 24 ore”