I pagamenti del saldo annuale Iva per il 2017, in unica soluzione o a rate, possono beneficiare di più spostamenti se cadono di sabato o nel periodo dal 1° al 20 agosto. Ad esempio, il saldo Iva per il 2017, in scadenza ordinaria al 16 marzo 2018, può essere versato, con lo 0,40% in più per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo, entro il termine ordinario per il saldo delle imposte sui redditi, cioè entro il 30 giugno 2018, che, essendo sabato, slitta a lunedì 2 luglio. I contribuenti potranno anche versare il saldo Iva entro i 30 giorni successivi alla scadenza del 2 luglio 2018. In questo caso, sulle somme dovute fino al 2 luglio 2018, al netto delle compensazioni dei crediti, si dovrà applicare una ulteriore maggiorazione dello 0,40 per cento. Con il differimento del termine al 2 luglio 2018, i 30 giorni successivi, a partire dal 3 luglio 2018, scadono il 1° agosto 2018. La scadenza del 1° agosto slitta poi al 20 agosto in quanto beneficia della proroga estiva. È infatti stabilito che gli adempimenti fiscali e i versamenti da fare con il modello F24 in scadenza dal 1° al 20 agosto possono essere eseguiti fino al 20 agosto senza maggiorazioni.
Le diverse modalità per pagare il saldo Iva
In conclusione, il saldo Iva per il 2017 potrà essere versato:
– in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2018, oppure a rate, maggiorando dello 0,33% l’importo mensile di ogni rata successiva alla prima;
– in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2018, che, essendo sabato, slitta a lunedì 2 luglio 2018, o entro i 30 giorni successivi al 2 luglio 2018, che, a partire dal 3 luglio 2018, scadono il 1° agosto 2018, che a sua volta slitta al 20 agosto.
Nei predetti casi, l’importo dovuto deve essere maggiorato dello 0,40 per cento, per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo (escludendo però il periodo feriale dal primo al 20 agosto); chi paga a rate deve maggiorare prima l’importo da versare dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo, e poi aumentare dello 0,33% l’importo mensile di ogni rata successiva alla prima.
Il calcolo dello 0,40 per cento
L’esempio che segue riguarda un contribuente, che chiude la dichiarazione annuale Iva per il 2017 con un debito Iva di 20 mila euro. Se il contribuente effettua il pagamento dopo il 16 giugno ed entro il 30 giugno 2018, che slitta al 2 luglio 2018, il versamento dell’Iva relativa al saldo annuale 2017 è pari a:
– debito Iva 20.000 euro; maggiorazione totale 1,60% (0,40% dal 17 marzo al 16 aprile, più 0,40% dal 17 aprile al 16 maggio, più 0,40% dal 17 maggio al 16 giugno, più 0,40% dal 17 giugno al 30 giugno); 20 mila euro per 1,60% è uguale a 320 euro; importo dovuto 20.320 euro.
Il debito di 20.320 euro può essere:
– pagato a rate, unitamente ai versamenti dei Redditi 2018;
– versato in unica soluzione, insieme agli altri versamenti dei Redditi 2018.
Il contribuente può anche pagare il saldo Iva maggiorato dello 0,40%, dal 3 luglio al 1° agosto 2018, che slitta al 20 agosto 2018. In questo caso, deve aggiungere però un ulteriore 0,40% al saldo dell’Iva aumentato della maggiorazione dovuta dal 16 marzo al 2 luglio 2018. Nel caso del contribuente, che sposta il pagamento del saldo Iva 2017 di 20 mila euro, tenuto conto che la maggiorazione fino al 2 luglio è uguale a 320 euro, lo 0,40 per cento in più, per l’ulteriore spostamento dal 3 luglio al 20 agosto 2018, deve essere calcolato sull’importo di 20.320 euro. Perciò, lo 0,40% su 20.320 euro è uguale a 81,28 euro; in totale 20.401,28 euro.
Fonte “Il sole 24 ore”