La dichiarazione dei redditi in scadenza il 31 ottobre, non inviata e ravveduta entro il 29 gennaio, è considerata irrimediabilmente omessa, non è tecnicamente oggetto di ravvedimento operoso e consente l’accertamento induttivo del Fisco (ex articolo 41, Dpr n. 600/1973), fondato su presunzioni anche non qualificate. Infatti, l’articolo 13 comma 1 lettera c) del Dlgs n. 472/97 ammette il ravvedimento operoso del mancato invio della dichiarazione dei redditi, a condizione che avvenga entro 90 giorni dal termine ultimo per detto invio e che sia versata la sanzione per la dichiarazione omessa ridotta a 1/10 del minimo.
Tuttavia, nonostante sia ormai spirato il termine entro il quale era sanabile la tardività della dichiarazione originaria se, già a partire da oggi, ci si accorge dell’omissione è utile velocemente attivarsi ed inviare comunque il modello dichiarativo che costituirà titolo per la riscossione, poiché la filosofia che ormai ammanta tutto il sistema assegna una rilevanza sempre più premiale all’utilizzo di rimedi volontari per emendare errori, con forme di resipiscenza che, sebbene non siano ravvedimento in senso proprio, attenuano le conseguenze dell’inadempimento omissivo.
Cosicché, sebbene “ultratardiva”, la presentazione della dichiarazione dimezza le sanzioni tributarie che, dal 120% al 240% delle imposte dovute, sono ridotte al 60% al 120% (articolo 1, comma 1 del Dlgs n. 471/97), se la dichiarazione è presentata entro il termine per l’invio di quella per l’anno successivo e, comunque, prima dell’inizio di un controllo fiscale o di natura penale.
Ma, a ben vedere, vi è molto di più. Infatti, una presentazione “ultratardiva” può rendere non punibile l’eventuale reato di omessa dichiarazione (articolo 5 del Dlgs n. 74/2000) e, se il contribuente versa anche le imposte che alle scadenze ordinarie avrebbe dovuto corrispondere con ravvedimento operoso, le sanzioni irrogabili per l’omissione dichiarativa saranno applicate in misura fissa e non più proporzionale.
Fonte “Il sole 24 ore”
In sostanza, se il contribuente omette la dichiarazione e ravvede il mancato versamento delle imposte risultanti dalla medesima, la sanzione per l’omessa dichiarazione dei redditi/Irap va da 250 a mille euro, come sostenuto nella circolare n. 54/2002, paragrafo 17.1, ove si afferma che tale sia la sanzione «qualora l’imposta accertata sia stata completamente versata dal contribuente» e che «per imposta dovuta si ritiene che debba intendersi la differenza tra l’imposta accertata e quella versata a qualsiasi titolo».
In definitiva, se la dichiarazione è omessa e le imposte non sono versate, la sanzione va dal 120% al 240% del tributo dovuto (sanzione dimezzabile con invio entro i termini dell’anno successivo), mentre se la dichiarazione è omessa ma, ante controlli, le imposte sono versate/ravvedute la sanzione è da 250 a mille euro. Peraltro, in quest’ultima fattispecie, la sanzione sarà ancor più ridotta (da 150 a 500 euro) se la dichiarazione e il pagamento delle imposte avvengono, sempre prima dei controlli, entro il termine per la presentazione della dichiarazione successiva (articoli 1 e 5 del Dlgs n. 471/97).