Nel concordato preventivo con cessione di beni il liquidatore non resiste in giudizio

ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO
Nel concordato preventivo con cessione di beni il liquidatore non resiste in giudizio
Nell’operazione di concordato preventivo la legittimazione del commissario liquidatore è riconoscibile solo nei limiti in cui la pretesa e l’obbligo siano sorti nel corso ed in funzione delle operazioni di liquidazione. In tutti i giudizi, compresi quelli tributari il liquidatore non è legittimato ad agire o a resistere in qualità di rappresentante del debitore, che pure rimane soggetto passivo di imposta in relazione agli obblighi di natura tributaria maturati dopo l’ammissione alla procedura concordataria. Questo in quanto l’imprenditore soggetto al concordato preventivo prosegue l’esercizio dell’impresa durante lo svolgimento della procedura anche se questa prevede la cessione dei beni ai creditori.
Ctp Roma, sentenza 26477/01/2017