Termine biennale per l’istanza di rimborso senza compilazione del quadro
La richiesta di rimborso del credito di imposta si ritiene formalmente corretta ai fini della prescrizione ordinaria decennale solo se è compilato l’apposito quadro in dichiarazione contenente l’importo di cui si richiede il rimborso mentre in assenza non si configura formale esercizio del diritto al rimborso e si rende applicabile l’articolo 21 del Dlgs 546/92. In questo caso l’istanza deve essere presentata entro due anni dalla data di presentazione della dichiarazione e in caso di contestazione dell’Amministrazione circa la sussistenza del credito di imposta il contribuente è onerato della dimostrazione dei presupposti della spettanza.
•Ctp Roma, sentenza 26478/01/2017