di Luca Gaiani
La riduzione delle obbligazioni del debitore in caso di concordato preventivo omologato costituisce mutamento degli elementi presi in considerazione per la detrazione dell’Iva e comporta una rettifica della detrazione stessa ai sensi dell’articolo 185, paragrafo 1 della direttiva 2006/112/Ce. Lo ha affermato la Corte di giustizia Ue nella sentenza del 22 febbraio 2018, causa C-396/16 . Secondo la Corte, inoltre, laddove il concordato omologato comporti, secondo la legislazione nazionale, una riduzione definitiva delle obbligazioni del debitore, e dunque impedisca alla parte creditrice di recuperare in altro modo il credito stralciato, non troveranno applicazione le deroghe alla rettifica della detrazione previste dall’articolo 185, paragrafo 2, della direttiva per i casi di operazioni totalmente o parzialmente non pagate. Quest’ultima disposizione prevede che l’obbligo di rettifica stabilito dal paragrafo 1 non si estende in caso di «operazioni totalmente o parzialmente non pagate», consentendo peraltro agli Stati membri di prevedere la rettifica in via facoltativa.
La sentenza, riferita a un caso riguardante la Repubblica di Slovenia, potrebbe avere ricadute anche nel nostro ordinamento rendendo di fatto obbligatoria, a seguito della omologazione del concordato e della conseguente esdebitazione (articolo 184, legge fallimentare), la rettifica della detrazione relativamente alla quota parte di debito verso fornitori stralciata in forza della procedura, non configurandosi un caso di «operazioni totalmente o parzialmente non pagate».
Fonte “Il sole 24 ore”