di Romina Morrone
L’onorario da corrispondere al commercialista per la relazione giurata ex articolo 161 della legge fallimentare deve essere ammesso al passivo fallimentare tenendo conto della sua determinazione con riferimento non al valore della pratica ma utilizzando i criteri individuati dall’articolo 31, lettera e), del Dpr 645/1994 a seconda che abbia stimato beni, diritti, aziende, partecipazioni sociali. Lo ha chiarito la Cassazione con l’ordinanza 3599/2018.
Il Tribunale di Livorno ha accolto l’opposizione di un commercialista allo stato passivo di una Srl, relativa al credito vantato per le sue prestazioni professionali, e ha ritenuto che le quattro relazioni giurate ex articolo161 della legge fallimentare, dovessero essere ricondotte tra quelle ex articolo 31, comma1, lettera a), del Dpr 645/1994, predisposte non solo a fini valutativi (per la determinazione del valore dell’azienda, dell’immobile e di beni conferiti nella società), ma anche come pareri motivati per fornire indicazioni sulla fattibilità del piano.
La curatela ha impugnato il decreto in Cassazione. Dopo aver evidenziato la mancata previsione, nella tariffa dei dottori commercialisti (Dpr 645/1994), della relazione giurata ex articolo 161, comma 3, della legge fallimentare (introdotto dal Dlgs 169/1997), a causa dello sfasamento temporale tra le due fonti, la Suprema corte ha accolto il motivo di ricorso, ritenendo adeguata la collazione dellarelazione tra le prestazioni indicate nella lettera e), articolo31 del Dpr 645/1994.
Ciò sia per il ruolo rilevante del professionista nelle procedure di crisi, vista la sua posizione di terzietà e di indipendenza rispetto al debitore, sia per l’affinità della prestazione professionale con le altre relazioni di stima previste (ex articoli 2343, 2343-bis, 2501-quinquies del Codice civile), sia infine perché la stessa norma non esclude affatto, da parte del tecnico, un apporto cognitivo ulteriore al mero conteggio. Conclusioni avvalorate anche dalla distinzione, nel Dm 169/2010, tra perizie, motivati pareri e consulenze tecniche di parte, da un lato, e valutazione di singoli beni, diritti, aziende o rami di azienda, patrimoni, partecipazioni sociali non quotate, e relazioni di stima previste dalla legge, dall’altro.
Fonte “Il sole 24 ore”