I soggetti pubblici dovranno rivedere le loro procedure di pagamento a decorrere da giovedì 1° marzo, in quanto la verifica preventiva telematica stabilita dall’articolo 48-bis del Dpr 602/1972 prevede soglie più basse.
Le modifiche, introdotte dai commi da 986 a 989 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2018, comportano la verifica preventiva sui pagamenti:
ante 1° marzo, d’importo oltre 10mila euro;
dal 1° marzo, d’importo oltre 5mila euro.
L’applicazione delle nuove regole è collegata al momento di emissione dell’ordinativo di pagamento da parte del soggetto pubblico e non della sua esecuzione dell’istituto cassiere/tesoriere. Quindi, gli ordinativi di pagamento emessi dal 1° marzo dovranno tenere conto del limite ridotto e rientreranno nella sospensiva dei 60 giorni, invece dei 30 giorni.
Se il soggetto pubblico riceve comunicazione da parte di Entrate-Riscossione, entro i cinque giorni feriali successivi alla verifica della presenza di un inadempimento a carico del beneficiario blocca il pagamento per consentire la notifica dell’atto di pignoramento. In questo caso, il blocco resterà per 60 giorni dalla comunicazione se l’ordinativo di pagamento a cui si riferisce è stato emesso a partire dal 1° marzo 2018, ma anche per ordinativi emessi precedentemente se i trenta giorni non sono ancora decorsi alla medesima data del 1° marzo.
Quindi, i procedimenti pendenti al 1° marzo, perché avviati prima dell’entrata in vigore delle modifiche, si possono concludere con le nuove regole. Quindi, se la verifica per un pagamento di 15mila euro è stata effettuata il 20 febbraio e il 23 febbraio è giunta la comunicazione di esistenza dell’inadempimento, la sospensione opererà per 60 giorni dal 23 febbraio dal momento che la sospensione di 30 giorni è ancora in corso al 1° marzo 2018. È chiaro che se si ritenesse invece applicabile la decorrenza della nuova regola di 60 giorni solo sulle verifiche effettuate dal 1° marzo 2018, nell’esempio di cui sopra, trascorsi i 30 giorni delle precedenti regole, il soggetto pubblico dovrebbe procedere al pagamento. Sarebbero, però, importanti chiarimenti.
Resta ferma tutta la disciplina ulteriore dell’adempimento così come applicabile dai soggetti pubblici nelle modalità ed impostazione in vigore fino al 28 febbraio 2018, ma dal 1° marzo dovranno coordinarsi le prassi in uso con le modifiche introdotte. Ad esempio i soggetti pubblici, tutti ammessi al regime della scissione dei pagamenti, non dovranno tenere conto delle indicazioni della circolare n. 22/2008/Rgs quando afferma che, per i pagamenti di prestazioni e cessioni soggette ad Iva, la soglia di 10mila / 5mila euro per la verifica va considerata al lordo dell’Iva. In quei casi, come nelle ipotesi di acquisti in regime di reverse charge, la verifica dovrà essere fatta sull’imponibile.
Non si applica la disciplina per le società a prevalente partecipazione pubblica contemplate dall’articolo 48-bis, ma prive della relativa disciplina transitoria come previsto dall’articolo 6 del decreto 40/2008, che, all’articolo 1, ricomprende espressamente fra i soggetti pubblici solo le società a totale partecipazione pubblica.
Fonte “Il sole 24 ore”