Si profila un doppio “bonus” sulle spese di formazione per attività 4.0. Il decreto attuativo della misura inserita nella legge di bilancio prevederà la possibilità di utilizzare il credito d’imposta sia sulle spese relative al personale dipendente che partecipa come “allievo” nella formazione, sia sulle spese relative a dipendenti esperti impiegati come “docenti/tutor” dei loro colleghi.
È l’elemento centrale del regolamento preparato in queste settimane dal ministero dello Sviluppo economico, un rafforzamento inatteso che magari piacerà meno alle società di formazione ma moltiplica il vantaggio per l’impresa che investe in aggiornamento sulle tecnologie produttive digitali. Il decreto deve ottenere il concerto dei ministeri dell’Economia e del Lavoro e il visto della Corte dei conti prima di essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.
La manovra, che ha stanziato complessivamente 250 milioni, ha indicato tra i beneficiari tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato. Il credito di imposta, nella misura del 40% per spese effettuate nel solo 2018 ed entro un massimo di 300mila euro per beneficiario, scatta limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione. Si intenderà nello specifico, a quanto si apprende, la retribuzione al lordo di ritenute e contributi, comprensiva dei ratei Tfr, di mensilità aggiuntive, ferie e permessi, maturati in relazione a ore o giornate di formazione. Incluse anche eventuali indennità di trasferta in caso ad esempio di corsi effettuati in diverse sedi dell’azienda o all’interno di gruppi societari.
Il credito di imposta sulle spese per gli allievi e quello sulle spese per i “docenti” sono tra loro cumulabili, ma chiaramente lo stesso dipendente non può ricoprire contemporaneamente entrambi i ruoli. Inoltre, le spese ammissibili per il personale “tutor” avranno un tetto: si parla del 30% della retribuzione complessiva annua del dipendente. L’impresa può comunque scegliere di far svolgere l’attività di formazione a soggetti esterni accreditati presso la Regione di competenza oppure a università, soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali e soggetti in possesso della certificazione di qualità del settore.
Il decreto dovrebbe poi specificare che la definizione di personale dipendente include i rapporti di lavoro subordinato, tempo determinato incluso, e – solo per il ruolo di “allievi” e per l’acquisizione di prime competenze – anche i contratti di apprendistato. Tra le condizioni per accedere al beneficio, come tra l’altro già indicato nella norma primaria, c’è l’inquadramento dell’attività di formazione in contratti collettivi aziendali o territoriali depositati presso la direzione del lavoro competente per territorio. Oltretutto l’impresa ha l’obbligo di consegnare un attestato ufficiale al dipendente, una sorta di certificato “portabile” anche in eventuali successive esperienze di lavoro secondo la logica del diritto soggettivo alla formazione.
I corsi e l’aggiornamento, per acquisire o consolidare competenze, dovranno ovviamente restare nel perimetro delle tecnologie definite dal piano Impresa 4.0 e dei 106 ambiti previsti dalla manovra relativi a vendita e marketing, informatica e tecniche e tecnologie di produzione. La lista delle tecnologie, successivamente integrabile, comprende per ora undici grandi voci: big data e analisi dei dati; cloud e fog computing; cybersecurity; simulazione e sistemi cyberfisici; prototipazione rapida; sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e realtà aumentata; robotica avanzata e collaborativa; interfaccia uomo-macchina; manifattura additiva; internet delle cose e delle macchine; integrazione digitale dei processi aziendali.
Fonte “Il sole 24 ore”