Il reato di omesso versamento di Iva oltre soglia è fattispecie a struttura mista, commissiva ed omissiva. In caso, però, di mancata coincidenza tra l’amministratore che sottoscrive e presenta la dichiarazione Iva e quello che successivamente gli subentra, il reato viene imputato soltanto a chi risulta in carica quale legale rappresentante al momento del termine ultimo per il versamento, coincidente con quello della corresponsione dell’acconto Iva del periodo d’imposta successivo. E questo per due ragioni.
Intanto la responsabilità a titolo di dolo eventuale è sempre in capo a chi deve ottemperare al controllo di natura contabile sugli adempimenti fiscali. Poi la configurabilità del dolo è intesa a tutelare l’interesse dell’Erario alla riscossione delle somme dovute in base alla dichiarazione Iva. Così la Cassazione, sezione terza penale, sentenza n. 8040/2018 depositata ieri.
La controversia
Un uomo, già legale rappresentante di una Snc, viene rinviato a giudizio per il reato di omesso versamento di Iva, che secondo l’accusa egli ha commesso con riferimento all’anno 2008 per oltre 322mila euro.
L’uomo si difende. In primo luogo, la condotta attiva del reato, consistente nella predisposizione e sottoscrizione della dichiarazione annuale Iva, non può essergli ascritta, in quanto, all’epoca dei fatti, egli non era legale rappresentante della società. In secondo luogo, non vi è prova del fatto che il potere di sottoscrivere in sua vece la dichiarazione Iva sia stato conferito al precedente amministratore.
Il Pm insiste nella reità della condotta e per la sua condanna. Il precedente amministratore ha agito in qualità dì rappresentante firmatario della dichiarazione mentre l’attuale imputato, in qualità di legale rappresentante subentrato, era tenuto al pagamento del risultante debito d’imposta.
Il Tribunale riconosce l’uomo colpevole e lo condanna a quattro mesi di reclusione, pena che viene poi confermata in appello. Neppure il ricorso per Cassazione dell’uomo riesce a ribaltare l’esito del giudizio e la condanna viene confermata.
La Cassazione
Secondo la Corte, trattandosi di fattispecie di reato a struttura mista, commissiva per la presentazione della dichiarazione e omissiva per il mancato versamento, anche in caso di mancata coincidenza tra chi presenta e sottoscrive la dichiarazione e chi poi gli subentra, il disvalore penale della condotta è sempre attribuibile a chi risulta in carica quale legale rappresentante al momento del termine ultimo per il versamento, coincidente con quello del versamento dell’acconto Iva per il periodo d’imposta successivo.
Questo perché:
•nei casi in cui il debito fiscale risultante dalla dichiarazione, ancorché sottoscritta da un terzo, non risulta versato, colui che è onerato dell’obbligo del controllo preventivo di natura contabile sugli adempimenti fiscali è anche investito della responsabilità a titolo di dolo eventuale;
•la configurabilità del dolo normativamente richiesto per la punibilità dell’imputato, riferita alla condotta omissiva penalmente rilevante, è volta a tutelare l’interesse dell’Erario alla riscossione delle somme dovute per Iva in base alla dichiarazione.
Fonte “Il sole 24 ore”