In caso di impugnazione di un avviso di mora o di altro atto della riscossione per omessa notifica della cartella di pagamento presupposta, il contribuente può agire, indifferentemente, sia nei confronti dell’ente impositore che ha proceduto all’iscrizione a ruolo, sia nei confronti dell’Agente della riscossione, non essendo in tal caso configurabile alcun litis consorzio necessario.
È questa la principale precisazione fornita dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 4578 depositata il 28 febbraio 2018 , pronunciandosi su una questione che, sempre più spesso, i professionisti, in qualità di difensori del contribuente, si trovano a dover affrontare.
Accade di frequente, infatti, che il contribuente venga a conoscenza dell’emissione di un atto impositivo presupposto nei suoi confronti solo a seguito, ad esempio, della notifica di una cartella di pagamento o di una lettera di presa in carico delle somme o, come nel caso di specie, di un avviso di mora da parte dell’Agente della riscossione.
In tale ipotesi, l’articolo 19, comma 3 del Dlgs n. 546/92 stabilisce che «la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato, ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo».
Pertanto, in caso di vizi di notifica dell’atto presupposto, che ne hanno comportato la mancata ricezione e la conseguente omessa impugnazione, in forza dell’articolo 19, comma 3 del Dlgs n. 546/1992, il contribuente può proporre ricorso avverso l’atto successivo nei termini ordinari (60 giorni più l’eventuale sospensione dei termini feriali), facendo innanzitutto valere le proprie ragioni in merito al vizio di notifica e poi eventualmente difendendosi sulla pretesa tributaria contenuta nell’atto presupposto.
La Corte Suprema ha, infatti, più volte sancito che al contribuente è data facoltà di contestare “alla radice” la pretesa, impugnando, in via cumulativa, l’atto “successivo” e l’atto “presupposto” e, con quest’ultima pronuncia in commento, che egli può agire in modo indifferente, sia nei confronti dell’ente impositore sia dell’agente della riscossione ed è ininfluente un litisconsorzio.
Detto ciò, è evidente che, nella maggior parte delle situazioni, il contribuente avrà interesse ad impugnare l’atto “successivo” eccependo l’omessa notifica dell’atto “presupposto”, in quanto, eccettuato il caso in cui l’ente creditore sia ancora nei termini per la notifica dell’atto in precedenza omessa, egli avrà buone possibilità di ottenere una sentenza favorevole che “chiuda” la questione.
Fonte “Il sole 24 ore”