Regime per cassa, rimanenze finali da monitorare in Redditi SP

Il regime di cassa debutta in dichiarazione. Il quadro RG del modello Redditi SP 2018, infatti, recepisce il nuovo regime di determinazione del reddito delle imprese minori all’articolo 66 del Tuir, come modificato dalla legge di Bilancio 2017. Il nuovo criterio è il regime naturale per coloro che adottano la contabilità semplificata e, quindi, non è necessario comunicarne l’adesione.

Ai fini dichiarativi, la società compilerà l’usuale quadro RG ponendo particolare attenzione ai principi di imputazione temporale delle componenti reddituali, considerato che il regime in commento è un “misto” di cassa e competenza. A tal fine, è possibile consultare la circolare 11/E/2017, nella quale l’agenzia delle Entrate individua i corretti criteri per imputare correttamente le principali voci di reddito. Per le operazioni che seguono il criterio di cassa potrebbero emergere alcune criticità qualora vengano eseguite a fine anno, soprattutto nell’individuare correttamente il periodo d’imposta di rilevanza reddituale.

In queste ipotesi, si deve far riferimento allo strumento di pagamento utilizzato; infatti, nel caso di assegno e di carte di credito/debito, i ricavi si considerano percepiti e le spese sostenute nel momento in cui avviene, rispettivamente, la materiale consegna dell’assegno e l’utilizzo della carta di pagamento. Qualora, invece, si ricorra al bonifico bisogna individuare, per i ricavi, la data in cui la somma di denaro può essere utilizzata e, per le spese, il giorno dal quale tale somma non è più nella disponibilità dell’acquirente.

Infine, sono previste delle regole particolari per chi ha optato per il criterio delle “registrazioni Iva” al comma 5 dell’articolo 18 del Dpr 600/1973, considerata la presunzione secondo cui la data di registrazione del documento coincide con quella in cui è avvenuto il relativo pagamento, cosicché la contabilizzazione nell’anno 2018 di un’operazione avvenuta nell’anno precedente, comporta la deducibilità del costo o l’imponibilità del provento nell’anno 2018, come chiarito dall’agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco. Per quelle operazioni fuori campo Iva che devono essere rilevate secondo il criterio di cassa, invece, si deve far comunque riferimento alla data di pagamento, considerato che, ai fini della deducibilità del costo, l’operazione deve essere registrata entro 60 giorni dalla suddetta data.

Le modifiche sostanziali del quadro RG, tuttavia, riguardano la gestione delle rimanenze. Innanzitutto, con il nuovo regime, tali componenti non assumo più rilevanza fiscale, tranne nei casi di prima applicazione del nuovo criterio, anche in riferimento al passaggio dalla contabilità ordinaria a quella semplificata. In questi casi, il comma 18, dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2017 sancisce l’integrale deduzione delle rimanenze – già imponibili nell’esercizio precedente per competenza – nel primo periodo di applicazione del regime di cassa.

Per tale motivo il rigo RG13 è stato modificato per accogliere le rimanenze finali del periodo di imposta precedente, così da dedurle dal reddito prodotto nel periodo d’imposta 2017. Infine, si segnala che, rispetto al modello pubblicato in bozza, è stato inserito il rigo RG38, nel quale vanno indicate le rimanenze finali dell’anno 2017, avendo cura di segnalare la loro eventuale insussistenza in colonna 1, le quali tuttavia non concorrono alla formazione del reddito, pertanto, si ritiene che il rigo abbia la mera funzione di monitoraggio della movimentazione delle rimanenze.

Fonte “Il sole 24 ore”