Detrazione dell’Iva solo in presenza dell’effettuazione dell’operazione e della fattura; dichiarazione integrativa a favore sempre utilizzabile per recuperare la detrazione persa, ma utilizzo del maggior credito con ritmi diversi a seconda del momento di invio della integrativa.
Possono essere così sintetizzati i punti salienti del nuovo meccanismo che coinvolge la detrazione Iva, chiariti dall’agenzia delle Entrate con la circolare 1/E del 17 gennaio di quest’anno, che abilmente e in aderenza ai principi europei, è riuscita a dirimere la questione del “poco” coordinamento tra articoli 19 e 25 del Dpr 633/1972, modificati al Dl 50/2017.
L’agenzia delle Entrate è, quindi, arrivata alla condivisibile conclusione che l’imposta sul valore aggiunto diviene esigibile e, quindi, sorge il diritto alla sua detrazione, solo qualora si manifestino contemporaneamente due condizioni: la prima è che l’operazione si consideri effettuata nei termini previsti dall’articolo 6 della legge Iva, e la seconda è che il contribuente, cessionario o committente, sia in possesso della fattura di acquisto.
Tale regola, naturalmente, non vale solo per le operazioni a cavallo d’anno, ossia con operazione effettuata nel 2017 e fattura consegnata al cliente nel 2018, ma anche per quelle avvenute in corso d’anno.
Si pensi ad un’operazione effettuata a febbraio, ma con fattura fisicamente pervenuta al cliente nel successivo mese di marzo, ancorché datata fine febbraio. Guardando ai chiarimenti forniti dall’Agenzia, la detrazione può avvenire solo a partire dal mese di marzo, nel quale si concretizzano le due già menzionate condizioni.
In ogni caso, l’esercizio al diritto alla detrazione può essere esercitato, una volta individuato l’anno in cui esso sorge, al più tardi con la dichiarazione annuale Iva relativa a tale anno. Nel caso in cui, però, la registrazione della fattura avvenga nell’anno successivo, la registrazione va effettuata in un apposito registro sezionale.
Se addirittura la registrazione avviene dopo la data di presentazione della dichiarazione annuale appena citata, allora, al fine di non perdere la detrazione, il contribuente deve presentare una dichiarazione integrativa a favore.
Si ricorda che in presenza di una integrativa inviata entro la scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello integrato, il maggior credito scaturente dalla dichiarazione può trovare utilizzo già nel medesimo anno, mentre in presenza di integrativa che viene presentata oltre tale data, la compensazione, o il rimborso, può avvenire solo dal primo gennaio dell’anno successivo e la compensazione può riguardare solo debiti tributari maturati nel predetto anno successivo.
In occasione di Telefisco 2018, l’agenzia delle Entrate ha confermato che l’utilizzo del maggiore credito, in caso di integrativa ultrannuale, può avvenire già fin dal primo gennaio dell’anno successivo a quello di sua presentazione, ma occorre fare attenzione che tale maggior credito, che deve essere indicato anche all’interno della dichiarazione relativa all’anno in cui l’integrativa è presentata, non sia utilizzato due volte.
È stato anche chiarito che il meccanismo di compensazione dall’anno successivo, per l’integrativa ultrannuale, non può esser superato attraverso la presentazione di una serie di integrative a catena.
Fonte “Il sole 24 ore”