Venerdì 16 marzo scade il termine per l’effettuazione del versamento dell’Iva a debito dovuta in base alla dichiarazione annuale per il periodo d’imposta 2017. Sono previste diverse modalità di versamento del saldo Iva e sull’argomento nel corso di Telefisco 2018 è stato fornito un importante chiarimento: il saldo Iva potrà , a discrezione del soggetto interessato, essere versato il 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%.
Le possibilità previste del versamento del saldo Iva
Come si evince anche dalla istruzioni allegate al modello Iva 2018, approvato con provvedimento del direttore delle Entrate n. 10581 del 15 gennaio 2018, i contribuenti possono versare il saldo Iva in unica soluzione ovvero rateizzare ai sensi dell’articolo 20 del Dlgs 9 luglio 1997, n. 241.
Il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo. Anche i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare possono avvalersi del differimento del versamento dell’Iva, versando l’imposta entro il 30 giugno a prescindere dai diversi termini di versamento delle imposte sui redditi.
Le istruzioni precisano che la maggiorazione dello 0,40%, prevista per ogni mese o frazione di mese, si applica sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati in F24.
I chiarimenti di Telefisco 2018
Durante Telefisco 2018 è stato posto un quesito ai funzionari dell’agenzia delle Entrate relativo al fatto se il saldo Iva per il 2017 possa essere versato entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine per il saldo delle imposte sui redditi del 30 giugno 2018, che slitta al 2 luglio; poiché i 30 giorni successivi scadono il 1° agosto, è stata chiesta la conferma se questa scadenza slitta poi al 20 agosto in quanto beneficia della proroga di Ferragosto.
I funzionari delle Entrate hanno chiarito che, per effetto di quanto disposto dal comma 11-bis, articolo 37, della legge n.223/2006 (introdotto dall’articolo 3-quater, comma 1. D.L. 2 marzo 2012, n. 16), gli adempimenti fiscali (compresi gli obblighi di versamento) che scadono tra il 1° ed il 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.
Di conseguenza, è stato confermato che il saldo Iva 2017 può essere versato entro:
• il 16 marzo 2018, senza maggiorazione;
• il 2 luglio 2018, maggiorando la somma da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al termine di pagamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ;
• il 20 agosto 2018, maggiorando le somme da versare dello 0,40%, a titolo di interesse corrispettivo.
Fonte “Il sole 24 ore”