Ogni tanto anche il Fisco ha le sue stravaganze. Per chi non vi si sia ancora imbattuto, suggeriamo di prendere visione della tabella delle rateizzazioni per i contribuenti titolari di partita Iva, contenuta nelle istruzioni del modello Redditi persone fisiche 2018 (fascicolo 1, pagina 9), che devono utilizzare i soggetti che decidono di versare a rate entro il maggior termine previsto per coloro che scelgono di versare con la maggiorazione dello 0,40 per cento.
La tabella riporta la seguente sequenza di date di scadenza delle rate, con i relativi interessi:
•prima rata 20 agosto 2018;
•seconda rata 20 agosto 2018, con interessi dello 0 per cento;
•terza rata 17 settembre 2018, con interessi dello 0,33 per cento;
•quarta rata 16 ottobre 2018, con interessi dello 0,66 per cento;
•quinta rata 16 novembre 2018, con interessi dello 0,99 per cento.
È scritta proprio così, non ci sono errori di digitazione, la prima e la seconda rata si versano entrambe il 20 agosto 2018. Ma come mai la tabella di rateizzazione riporta tale sequenza di date, che sembrerebbe apparentemente non coerente? Il tutto è chiaramente frutto di un’attenta osservanza delle norme, ma forse (almeno questa è la nostra sensazione), ed è questo il nostro sospetto, potrebbe esserci anche qualche piccolo errore.
Proviamo a esaminare, per ciascuna delle scadenze, il termine indicato e a verificare anche il calcolo degli interessi:
•prima rata al 20 agosto 2018. Per la determinazione di tale data, non così intuitiva, si parte dalla scadenza naturale del 30 giugno 2018, che cadendo in un giorno festivo va al 2 luglio 2018, a questa si aggiungono i 30 giorni consentiti dal versamento con maggiorazione dello 0,40 per cento e si arriva così al 1 agosto 2018, termine che fruisce dell’ulteriore differimento al 20 agosto 2018 cui rientra qualsiasi versamento che scada dal 1 agosto al 20 agosto di ogni anno. Chiaramente non sono indicati gli interessi, trattandosi della 1° rata. Per quanto riguarda la 1° rata, quindi, tutto condivisibile, nessuna osservazione da fare.
•seconda rata al 20 agosto 2018. Qui le cose si complicano, perché l’agenzia delle Entrate riparte dal 1 agosto 2018 e da lì determina il termine della 2° rata al 16 agosto 2018, che fruisce anch’esso dell’ulteriore differimento al 20 agosto 2018 cui rientra qualsiasi versamento che scada dal 1 agosto al 20 agosto di ogni anno. Interessi indicati zero per cento. Qui ci permettiamo di avere qualche dubbio: perché si riparte dal 1 agosto 2018? La 1° rata è il 20 agosto 2018, è da qui che chiunque ripartirebbe per determinare la 2° rata, anche perché poi gli interessi indicati nella misura dello 0,00 per cento sono evidentemente calcolati proprio dal 20 agosto 2018 e non dal 1 agosto 2018 (altrimenti avremmo lo 0,22 per cento di interessi). Sembrerebbe una contraddizione piuttosto evidente.
•terza rata 17 settembre 2018, con interessi dello 0,33 per cento. Sul termine nessuna osservazione particolare (se non che saremmo un mese in anticipo), ma sulla percentuale degli interessi i conti non ci tornano. Lo 0,33 per cento è calcolato con riferimento al tasso del 4 per cento annuale per 1/12 (cioè un mese). Ma dal 20 agosto 2018 al 17 settembre 2018 c’è meno di un mese, per cui gli interessi dovrebbero essere solo dello 0,29 per cento. Infatti, ad esempio, nella tabella della pagina precedente dei soggetti privati, per il differimento dal 20 agosto 2018 al 31 agosto 2018 è correttamente indicato l’interesse dello 0,11 per cento, cioè lo 0,33 mensile per 1/3 di mese cui corrispondono gli 11 giorni di differimento.
•quarta rata 16 ottobre 2018, con interessi dello 0,66 per cento e quinta rata 16 novembre 2018, con interessi dello 0,99 per cento. Sembra tutto corretto, nulla da segnalare.
Ebbene, possibili errori a parte, proviamo prima a fare qualche considerazione di “economicità” e poi a ricordare quanto fu fatto in passato, più precisamente nel 2012, in un’analoga situazione.
La prima considerazione, che riteniamo essere di puro buon senso, è la seguente: chi versa con maggiorazione dello 0,40% e anche a rate, non ha probabilmente grandi disponibilità di liquidità, altrimenti avrebbe scelto un’altra modalità di versamento meno onerosa. Ma davvero si vuole chiedere a un contribuente che si trova in questa situazione, proprio nel mese di agosto, laddove notoriamente gli incassi non sono tra i più elevati (tranne forse in qualche settore specifico), di versare due rate insieme? Visto anche che ogni giorno di differimento è coperto dagli interessi?
La seconda considerazione è che questi strani “incroci” di calendario non sono straordinari, ma accadono con una frequenza relativamente elevata. Difatti abbiamo già avuto una situazione molto simile nel 2012, laddove le Entrate in fase di stesura delle istruzioni avevano inizialmente preso una posizione simile a quella odierna, ma poi aveva corretto il tiro con alcuni pronunciamenti ufficiali cui ci si potrebbe riferire anche in questo caso.
Sul punto non possiamo non citare l’articolo scritto da Salvina e Tonino Morina, dal titolo «Per le Entrate la tentazione della doppia rata ad agosto», pubblicato su questa testata lo scorso 21 gennaio, nel quale gli autori – non condividendo la presa di posizione dello scorso anno dall’Agenzia con la circolare 8/E/2017 (paragrafo 11.2) relativa a un caso simile, anche se non proprio uguale – indicano invece la risoluzione 69/E/2012 come il corretto documento di prassi da prendere a riferimento per dirimere la questione (segnaliamo che vengono citati anche analoghi pronunciamenti, quali la circolare 192/E/1998, la circolare 50/E/2002, la risoluzione 128/E/2007).
Dal nostro punto di vista, come AssoSoftware in rappresentanza dei produttori di software associati, pur non essendo direttamente interessati (i diretti interessati sono di fatto esclusivamente i contribuenti), non possiamo non segnalare i disagi e le criticità che prese di posizioni come questa possono creare.
In particolare segnaliamo queste due criticità:
■la prima è di tipo operativo e ci interessa direttamente, laddove la prima reazione degli operatori che utilizzano le procedure sviluppate dai nostri associati è che vi sia un errore di programma («Due rate lo stesso giorno!! Possibile?») e quando ci contattano per chiarimenti, quasi sempre va a finire che sono le software house a non aver capito nulla;
■la seconda, riguarda il rapporto di fiducia tra il fisco e i contribuenti, che sicuramente non beneficia di queste scelte. È vero che è un problema che apparentemente non riguarda le software house, tuttavia essendo noi in qualche modo all’interno della filiera dell’assistenza fiscale, abbiamo il dovere di fare tutto quanto ci è possibile perché tutto il sistema funzioni al meglio.
Ci auguriamo, quindi, che si possa fare un ulteriore sforzo e addivenire a una soluzione interpretativa più equa e giusta. Ricordiamo che proprio la stessa Agenzia, con la circolare 1/E/2018 sulle nuove regole della detrazione Iva, ha dimostrato di poterlo fare con grande saggezza e capacità.
La cosa importante, dal nostro punto di vista, sarebbe intervenire in fretta ovvero confermare in via definitiva la posizione attuale; da scongiurare, invece, qualsiasi modifica dell’ultima ora.
Fonte “Il sole 24 ore”