L’articolo 15, comma 1 lettera b) del Tuir prevede la detrazione Irpef, nella misura del 19%, degli interessi passivi ed oneri accessori pagati per mutui ipotecari contratti per l’acquisto di immobili da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, per un importo non superiore a 4mila euro.
Contrastando con la consolidata prassi dell’agenzia delle Entrate (circolare 95/E/2000, punto 1.2.7 e 108/1996, punto 2.3.1, secondo cui la detrazione «non compete mai all’usufruttuario in quanto lo stesso non acquista l’unità immobiliare»), la Cassazione nella sentenza n. 22191/2016 ha, invece, esteso l’ambito applicativo di detta detrazione, affermando che il riferimento all’«acquisto dell’unità immobiliare», rapportato all’esigenza dell’abitazione, deve intendersi come acquisto di un diritto reale, quale esso sia, compreso quindi il diritto di usufrutto, uso e abitazione, in grado di soddisfare l’esigenza abitativa.
Da tale pronunciamento possono derivare conseguenze operative per eventuali valutazioni sulla scelta del modello da presentare nella imminente campagna dichiarativa. Anche quest’anno, infatti, gli usufruttuari, dipendenti o pensionati, che intendessero aderire all’orientamento giurisprudenziale e detrarre gli interessi passivi in argomento, non potranno rivolgersi ai Caf o ai professionisti abilitati per compilare il modello 730.
Essi, infatti, poiché sono responsabili del visto di conformità sul quadro E, non possono ammettere una detrazione non espressamente prevista dalla norma o dalla prassi dell’agenzia delle Entrate, a pena di assumere conseguenze per infedeltà che traslerebbero su di loro sia la contestazione tributaria che quella sanzionatoria.
La posizione del Fisco, peraltro, non è stata modificata né all’interno del testo unico delle detrazioni fiscali costituito dalla corposa circolare 7/E/2017 né nelle istruzioni delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2018, del tutto indifferenti al citato pronunciamento.
Conseguentemente, per sostenere la detraibilità degli interessi per acquisto di usufrutto, i contribuenti non potranno che compilare il quadro RP del modello Redditi 2018 ed eventualmente, in caso di controllo 36-ter del Dpr 600/1973 che eccepisse l’indebita detrazione, incardinare un contenzioso tributario.
Parallelamente, peraltro, potrà valutata anche l’opportunità di presentare dichiarazioni integrative a favore, per recuperare il credito di imposta di tutte le annualità pregresse ancora aperte (periodo di imposta 2013 e successivi), compilando, ove previsto, anche il quadro DI.
Allo stato, però, persiste una paradossale situazione nella quale chi acquista l’usufrutto di un immobile per adibirlo ad abitazione principale, da un lato è tenuto ad indicare il reddito fondiario al quadro RB, dall’altro lato non può detrarre al rigo RP7 gli interessi passivi per il mutuo finalizzato al suo acquisto, mentre, al rigo RP8 (codice 17) può usufruire della detrazione per eventuali oneri di intermediazione pagati all’agenzia immobiliare per l’acquisizione di tale diritto reale (circolare n. 34/E/2008, risposta 13)