L’indebita compensazione allarga i confini

Il reato di indebita compensazione si realizza anche quando l’omesso versamento riguarda tributi differenti da imposte dirette e Iva. A confermare questa rigorosa interpretazione è la Corte costituzionale nella sentenza 21 febbraio 2018, n. 35 .

Il delitto di indebita compensazione previsto e punito dall’articolo 10-quater del Dlgs 74/2000 prevede la reclusione da sei mesi a due anni nei confronti di chiunque non versi le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a 50mila euro. È poi punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni se la compensazione riguarda crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai 50mila euro.

Tale differenziazione, introdotta dal Dlgs 158/2015, è giustificata dal fatto che l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, rispetto a quelli non spettanti, rappresenta una fattispecie estremamente offensiva. L’inesistenza presuppone, infatti, che il soggetto abbia agito con un intento fraudolento sicuramente maggiore, creando artatamente e ad hoc crediti mai esistiti al solo fine di non versare le imposte dovute.

Entrambe le condotte sono caratterizzate dal dolo generico consistente nella mera consapevolezza di utilizzare in compensazione crediti tributari inesistenti o non spettanti.

La Consulta, intervenuta su sollecitazione del Tribunale di Busto Arsizio in merito ad un possibile profilo di incostituzionalità del reato rispetto alla dichiarazione infedele (per le differenti soglie di punibilità), illustrando la fattispecie illecita sembra confermare l’orientamento rigoroso e prevalente della Corte di cassazione in base al quale il delitto in questione si presta a reprimere l’omesso versamento di somme attinenti a tutti i debiti – sia tributari, sia di altra natura – per il cui pagamento deve essere utilizzato il modello di versamento unitario.

Secondo i giudici di legittimità, infatti, risponderebbe del delitto contenuto nell’articolo 10-quater del Dlgs 74/2000 non solo chi omette di versare le imposte dirette o l’Iva utilizzando indebitamente in compensazione crediti non spettanti o inesistenti concernenti altre imposte (anche regionali) o di natura previdenziale, ma anche chi si avvalga di analogo artificio per evitare di corrispondere tali ultime imposte ovvero contributi dovuti ad enti di previdenza (Cassazione, sezione III penale, 5177/2015; sezione II penale, 35968/2009). E questo anche se la disposizione risulta inserita nel Dlgs 74/2000, che, come emerge anche dal suo titolo, è posto a presidio unicamente delle imposte dirette e dell’Iva.

In altre parole è stato sempre condiviso, in dottrina come in giurisprudenza che il reato in esame sicuramente ricorre nei casi in cui attraverso l’indebita compensazione non siano versate le imposte sui redditi e l’Iva e ciò per almeno due ragioni:

– la fattispecie penale è stata introdotta per completare l’apparato repressivo di tutela degli omessi versamenti delle due imposte (e infatti venne previsto cronologicamente l’articolo 10-bis sugli omessi versamenti delle ritenute, l’articolo 10-ter sull’Iva e quindi il 10-quater ove tali omissioni siano consumate mediante indebite compensazioni);

– il reato è stato introdotto nel Dlgs 74/2000, emanato a seguito di specifica legge delega per l’introduzione di reati in materia di imposte sui redditi e Iva.

Più controverso e varie volte dibattuto, invece, se la fattispecie possa ritenersi integrata anche quando l’indebita compensazione non sia finalizzata a omettere il versamento di tali imposte (penalmente tutelate dal Dlgs 74/2000) ma altri tributi (si pensi all’Irap, ai tributi locali, eccetera) o i contributi previdenziali.

La principale motivazione addotta dai sostenitori di questa seconda e più restrittiva interpretazione circa l’ambito di applicazione del delitto si basa proprio su eventuali profili di incostituzionalità dell’articolo 10-quater del Dlgs 74/2000 in caso di estensione a qualsivoglia tributo o contributo. In particolare, si sarebbe potuto configurare un eccesso di delega da parte del Governo che poteva disciplinare esclusivamente fattispecie penali in materia di imposte sui redditi e Iva e non anche riferite ad altri tributi o addirittura contributi previdenziali.

Ora la Consulta – pur non intervenendo specificamente sulla questione in quanto la sentenza era riferita a profili di incostituzionalità rispetto alla nuova soglia prevista per la dichiarazione infedele – nel descrivere la fattispecie ha ammesso, senza alcuna obiezione, che la giurisprudenza di legittimità ritiene estensibile alla fattispecie di indebita compensazione a qualunque tributo e contributo.

Fonte “Il sole 24 ore”