Il modello Iva Base 2018 esclude i crediti emergenti da integrative a favore e l’Iva di gruppo. Da quest’anno, infatti, si allarga la platea di soggetti che, pur rientrando nei requisiti per la compilazione del modello Iva versione semplificata, sono obbligati a utilizzare il modello ordinario per la dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
Dettagliando quanto finora detto, l’Iva base non può essere utilizzato dai soggetti che hanno presentato nel 2017 dichiarazioni integrative a favore ai sensi dell’articolo 8, comma 6-bis, del Dpr 322/1998 (comma introdotto dall’articolo 5 del Dl 193/2016) e che, ai sensi del comma 6-quater del citato articolo 8, sono tenuti ad indicare il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni integrative nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui sono presentate le dichiarazioni integrative. Per tale indicazione deve essere utilizzato, infatti, il quadro VN del modello Iva ordinario.
La modulistica semplificata ai fini Iva è altresì preclusa per l’ente o società commerciale controllante che intende avvalersi, per il 2018, della particolare procedura di compensazione dell’Iva di gruppo, prevista dal Dm 13 dicembre 1979 (aggiornato dal Dm 13 febbraio 2017 alle nuove disposizioni in materia di iva di gruppo), recante le norme di attuazione di cui all’articolo 73, ultimo comma del Dpr 633/1972.
L’opzione per la procedura della liquidazione iva di gruppo va comunicata all’agenzia delle Entrate tramite la compilazione del quadro VG nella dichiarazione Iva 2018. Ciò in quanto, chiaramente, tale quadro non fa parte del modello semplificato in parola (si veda l’articolo del Quotidiano del Fisco del 14 marzo).
Gli altri soggetti esclusi dalla compilazione semplificata sono:
• i soggetti non residenti che hanno istituito nel territorio dello Stato una stabile organizzazione ovvero che si avvalgono dell’istituto della rappresentanza fiscale o dell’identificazione diretta;
• le società di gestione del risparmio che gestiscono fondi immobiliari chiusi;
• i soggetti tenuti ad utilizzare il modello F24 auto UE;
• i curatori fallimentari e dai commissari liquidatori tenuti a presentare la dichiarazione annuale per conto dei soggetti Iva sottoposti a procedura concorsuale.
Con riguardo invece ai soggetti beneficiari della semplificazione modulistica, l’Iva base 2018 può essere utilizzato dai soggetti Iva, sia persone fisiche che soggetti diversi dalle persone fisiche, che nel corso dell’anno hanno:
• determinato l’imposta dovuta o l’imposta ammessa in detrazione secondo le regole generali previste dalla disciplina Iva e, pertanto, non hanno applicato gli specifici criteri dettati dai regimi speciali Iva quali, ad esempio, quelli previsti dall’articolo 34 per gli agricoltori o dall’articolo 74-ter per le agenzie di viaggio;
• effettuato in via occasionale cessioni di beni usati e/o operazioni per le quali è stato applicato il regime per le attività agricole connesse di cui all’articolo 34-bis;
Sono inclusi anche i soggetti che non hanno effettuato operazioni con l’estero (cessioni ed acquisti intracomunitari, cessioni all’esportazione ed importazioni, ecc.), oppure acquisti ed importazioni senza applicazione dell’imposta avvalendosi dell’istituto del plafond di cui all’articolo 2, comma 2, della legge n. 28 del 1997, nonché i soggetti che non hanno partecipato ad operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive.
Si ricorda che resta invariato il nuovo termine di presentazione del modello base che coincide con quello ordinario ossia il prossimo 30 aprile.
Fonte “Il sole 24 ore”