Le esportazioni per finalità umanitarie, caritative o educative, sono non imponibili in base a quanto disposto dalla lettera b-bis dell’articolo 8 del Dpr 633/1972 , introdotta dalla legge Comunitaria del 2017.
L’articolo 146 della Direttiva Iva di rifusione 112/2006/CE, al primo comma lettera C stabilisce che sono «esenti» da Iva «le cessioni di beni a organismi riconosciuti che li esportano fuori dalla Comunità nell’ambito delle loro attività umanitarie, caritative o educative fuori della Comunità».
Prima dell’intervento dell’articolo 9 della legge 167 del 20 novembre 2017 (Legge Europea 2017), all’interno del nostro ordinamento Iva non era prevista alcuna particolare norma connessa alla cessione extracomunitaria di beni collegata ad attività umanitarie, caritative o educative, come individuate dalla Direttiva Iva sopra richiamata.
La legge 167/2017, quindi, è intervenuta in materia aggiungendo una disposizione all’interno dell’articolo 8 del Dpr 633/1972, che già disciplina le esportazioni, sia dirette che indirette, ossia, per quanto riguarda queste ultime, con trasporto fuori dalla Comunità europea da parte o per conto del cessionario entro novanta giorni, al fine di disciplinare le cessioni sopra indicate e cioè quelle con scopi sostanzialmente umanitari.
La nuova lettera b-bis, del primo comma, dell’articolo 8 del Dpr 633/1972, dispone, infatti, che sono considerate cessioni all’esportazione non imponibili le cessioni nei confronti «delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell’elenco di cui all’articolo 26, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125», ma a determinate condizioni.
Innanzitutto, il cessionario deve trasportare o spedire i beni fuori del territorio dell’Unione europea, anche attraverso un soggetto che lo effettua per suo conto, entra 180 giorni dalla consegna, con delle modalità, stabilisce sempre la norma, che dovranno essere definite dal Ministero dell’economia e delle finanze.
Inoltre, le cessioni dei beni devono avvenire, come già si è detto, in attuazione di finalità «umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo».
Stabilisce altresì la norma che la prova dell’avvenuta esportazione dei beni deve essere data dalla documentazione doganale.
A livello sanzionatorio, attraverso un intervento sul primo comma dell’articolo 7 del Dlgs 471/1997, rubricato «Violazioni relative alle esportazioni», la legge 167/2017 in commento ha stabilito, per chi effettua operazioni non imponibili, una sanzione dal cinquanta al cento per cento dell’imposta, se il trasporto o la spedizione fuori del territorio europeo non avvenga nel termine dei 180 giorni previsti.
Resta fermo quanto disposto dal secondo periodo del medesimo primo comma, dell’articolo 7 appena richiamato, e cioè che, se nei trenta giorni successivi a quelli previsti per l’esportazione viene regolarizzata la fattura e versata l’imposta inizialmente non applicata, la sanzione non è dovuta.
Fonte “Il sole 24 ore”