La fatturazione di alcune tipologie di operazioni rilevanti ai fini Iva richiede l’adempimento di determinati obblighi informativi, nonché di registrazione, da cui derivano specifiche modalità di compilazione della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute all’articolo 21 del Dl 78/2010 (spesometro), in scadenza il prossimo 6 aprile. È il caso dell’inversione contabile (reverse charge) all’articolo 17 del Dpr 633/1972 e del regime del margine ex articolo 36 del Dl 41/1995. Nelle operazioni soggette a reverse charge, infatti, il meccanismo dell’assolvimento dell’imposta è capovolto e il relativo versamento compete al cliente, anziché al fornitore. Tale regime è volto al contrasto dell’evasione d’imposta ed è richiesto per determinate transazioni con soggetti esteri e per le operazioni «interne» riguardanti le ipotesi disciplinate dai commi da 5 a 7 dell’articolo 17 del Dpr 633/1972, relativi ai settori delle cessioni di oro industriale e di telefoni cellulari e dell’edilizia. A livello di fatturazione, ne consegue che:
•il cedente/prestatore emette la fattura senza l’addebito d’imposta, indicandovi che si tratta di un’operazione soggetta a reverse charge;
•il cessionario/committente deve integrare il documento ricevuto, indicando l’aliquota e l’imposta; successivamente, registra la fattura sia nel registro delle fatture emesse che in quello degli acquisti.
Al momento dell’invio dello spesometro, pertanto, il cedente compila, nel blocco Dte (dati relativi alle fatture emesse), il campo Natura della sezione Dati Riepilogo – dove si indica la natura dell’operazione o il motivo specifico per il quale il fornitore non addebita l’imposta in fattura – riportando il codice «N6», riservato unicamente alle operazioni in reverse charge. Il cliente, invece, trasmette unicamente i dati relativi alla fattura ricevuta e integrata dallo stesso, indicando nel blocco Dtr (dati relativi alle fatture ricevute), nel campo Natura, il medesimo codice «N6», ma è tenuto anche alla compilazione del campo Dati Iva, che prevede l’indicazione dell’Imposta e dell’Aliquota, entrambi in formato numerico e separando i decimali con il carattere «.» (circolare 1/E/2017).
Il regime del margine, invece, si applica alla cessione dei beni usati e agli oggetti d’arte, antiquariato e da collezione acquistati senza l’applicazione dell’imposta e prevede un diverso modo di determinazione dell’Iva da parte dei cedenti. In particolare, l’imposta è calcolata sulla differenza tra il prezzo di vendita e il costo sostenuto per l’acquisto dei suddetti beni, maggiorato delle spese sostenute per la loro riparazione. Tale regime non è riservato solo a chi abitualmente effettua tali cessioni (ad esempio rivendita di auto usate), ma anche ai soggetti passivi Iva che, invece, realizzano queste operazioni solo occasionalmente.
Il cedente in fattura indica il prezzo di vendita comprensivo dell’imposta e la dicitura che si tratta di un’operazione assoggettata a regime del margine. Ai fini dello spesometro, il fornitore compila il blocco delle fatture emesse (Dte), indicando nel campo Natura il codice «N5», ma attenzione all’ipotesi in cui si tratti di un’esportazione in quanto in questo caso si deve utilizzare il codice «N3», come chiarito dalla risoluzione 87/E/2017. In merito all’importo dell’operazione, le specifiche tecniche precisano, per le transazioni per le quali il fornitore non deve dettagliare l’imposta in fattura, il campo Imponibile Importo della sezione Dati Riepilogo deve riportare l’intero importo indicato in fattura e non solo la parte imponibile, in formato numerico separando i decimali con «.».
Fonte “Il sole 24 ore”