Non è abuso del diritto scegliere fra la cessione delle quote di partecipazione e la cessione dei beni posseduti dalla società. Sul punto si stanno talvolta creando, in seno all’amministrazione finanziaria, dei fraintendimenti anche di fronte alle scelte che il contribuente può effettuare per conseguire un legittimo risparmio d’imposta.
Il comma 4 dell’articolo 10-bis dello Statuto del contribuente stabilisce che «resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale». La norma, in sostanza, disciplina il principio del legittimo risparmio d’imposta.
Proprio in relazione a tale principio, consideriamo il caso di una società che possiede dei beni immobili plusvalenti.
Anziché procedere con la cessione di tali beni, i soci possono optare legittimamente per la cessione delle partecipazioni, anche previa rideterminazione del valore tramite il pagamento di un’imposta sostitutiva e la redazione – da parte di un professionista – di una relazione di stima, come permesso dalle norme fiscali. Sempreché, ben inteso, il cessionario accetti l’acquisto di beni di secondo grado anziché beni di primo grado.
È un’operazione che certamente comporta un diverso e favorevole carico fiscale in capo al singolo socio, ma che è liberamente utilizzabile quale alternativa alla cessione diretta dei beni, comportando, peraltro, dei differenti effetti giuridici.
Invece alcuni uffici periferici delle Entrate, di fronte a simili operazioni, tendono ancora oggi a rincorrere il tentativo di riclassificarle come elusive puntando il dito sulla mancanza di sostanza economica con la presenza, invece, di un vantaggio fiscale indebito quale unico effetto essenziale dell’operazione.
Si tratta però di un’impostazione che non tiene conto del principio – ora codificato nel comma 4 citato in precedenza – secondo cui il contribuente può legittimamente perseguire un risparmio di imposta esercitando la propria libertà di iniziativa economica e scegliendo tra gli atti, i fatti e i contratti quelli meno onerosi sotto il profilo impositivo. Così che il contribuente, al di là della sostanza economica o meno o delle ragioni extrafiscali, può scegliere una condotta semplicemente perché la stessa determina un vantaggio fiscale lecito. Questo perché quando è il sistema stesso che offre “l’alternativa” fiscalmente più vantaggiosa, la scelta del contribuente non può essere censurata. Questi principi, peraltro, ora sono stati recepiti pienamente a livello centrale dall’Agenzia. Paradigmatica risulta la risoluzione 93/E/2016 nella quale, in tema di assegnazione agevolata, è stato affermato che non si realizza ipotesi di abuso del diritto (ma di legittimo risparmio d’imposta) se una società, di fronte a dei promissari acquirenti di un immobile di proprietà della società stessa, anziché vendere il bene, conseguendo delle rilevanti plusvalenze, lo assegna prima ai soci, fruendo della tassazione agevolata sostitutiva dell’8%, e poi gli stessi soci provvedono alla cessione ai precedenti promissari acquirenti della società al valore “di carico” conseguente all’assegnazione. Questo in quanto i soggetti in questione utilizzano i percorsi giuridici e i conseguenti vantaggi fiscali (legittimi) previsti dall’ordinamento tributario.
Altrettanto significativa è la risoluzione 97/E/2017, in tema di scissione parziale proporzionale e successivo trasferimento (previo affrancamento agevolato) delle azioni della società scissa, in cui l’Agenzia ha ribadito che, se il sistema fiscale offre più percorsi giuridici, il contribuente può scegliere quello fiscalmente meno oneroso. In sostanza, gli stessi documenti delle Entrate implicano che se il contribuente, attraverso operazioni legittime, si pone nelle condizioni di fruire di un vantaggio fiscale previsto dalla legge, si configura ipotesi di legittimo risparmio d’imposta. E questo anche quando la scelta risulta motivata da esclusive ragioni fiscali.
Fonte “Il sole 24 ore”