La risoluzione n. 104/E/2017, infatti, ha precisato che la regolarizzazione delle comunicazioni può avvenire in due modi: o presentando nuovamente il modello Lipe o direttamente nella dichiarazione annuale Iva (anche integrativa), in entrambi i casi, tuttavia, è dovuta la sanzione di cui al comma 2-ter, dell’articolo 11 del Dlgs 471/1997 (sanzione da 500 a 2.000 euro, ridotta della metà in caso di correzione entro quindici giorni dalla scadenza), rimodulata secondo le riduzioni previste dal ravvedimento operoso.
Chi opta per la regolarizzazione attraverso la dichiarazione dovrà quindi: versare la sanzione e compilare il quadro VH, il quale ha subìto un restyling rispetto allo scorso anno, proprio al fine di recepire le novità. Come specificato anche dalle istruzioni, infatti, il quadro «deve essere compilato esclusivamente qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni»; di conseguenza, la sua redazione non è richiesta qualora non vi siano errori o omissioni da sanare.
Il quadro in esame, tuttavia, non contiene tutte le informazioni del modello Lipe, ma sostanzialmente solo i dati previsti per:
•l’indicazione del risultato della liquidazione periodica, che nel modello Lipe va indicato nel rigo VP14. In particolare, i contribuenti mensili indicheranno gli importi corretti nel rigo relativo al mese che si intende regolarizzare, mentre i trimestrali dovranno compilare i righi VH4, VH8, VH12 e VH16, appositamente ed esclusivamente dedicati.
•la modifica dell’importo dell’acconto dovuto, indicato nel rigo VP13 della comunicazione periodica.
Si precisa che, qualora si proceda alla correzione del modello Lipe, si devono compilare tutti i righi del quadro VH e non solo quelli relativi al periodo oggetto di regolarizzazione, cosicché nell’ipotesi di un contribuente trimestrale che intende correggere i dati comunicati con il modello Lipe riferito al terzo trimestre, il quadro VH dovrà comunque riportare anche le informazioni relative agli altri trimestri dell’anno di imposta.
Nell’ipotesi particolare in cui la correzione dei dati precedentemente inviati comporti la compilazione senza dati del quadro VH (ad esempio, il risultato delle liquidazioni è pari a zero) occorre comunque barrare la casella VH posta in calce al quadro VL nel riquadro «Quadri compilati».
Da quanto appena detto, ne consegue che qualora gli errori del modello Lipe dovessero riguardare le altre informazioni trasmesse con il modello, come ad esempio l’indicazione del credito riferito al periodo precedente (ma si fa riferimento a tutte le informazioni contenute dal rigo VP1 a VP12 del modello Lipe), il quadro VH della dichiarazione annuale Iva non deve essere compilato.
Tuttavia, sull’esonero dichiarativo, sarebbero opportuna una conferma dall’amministrazione finanziaria, la quale dovrebbe anche chiarire con certezza che la regolarizzazione in Iva 2018 (che riguarda unicamente due righi del modello Lipe), sani le eventuali altre infedeltà o omissioni degli altri dati indicati nella comunicazione periodica.
Fonte “Il sole 24 ore”