Il modello e le relative istruzioni contengono le seguenti novità:
■nel rigo VP1 è stata introdotta la casella 5 denominata «Operazioni straordinarie», tramite la quale il soggetto avente causa in una operazione straordinaria può segnalare che nella liquidazione periodica confluisce il credito del periodo precedente (o il credito dell’anno antecedente l’operazione) maturato dal soggetto dante causa;
■nel rigo VP13, è stata introdotta la casella 1 denominata «Metodo», con cui indicare il metodo utilizzato per la determinazione dell’acconto, analoga a quella già presente nel modello di dichiarazione annuale Iva;
■nelle istruzioni, oltre alle indicazioni relative alle nuove caselle sopra menzionate, sono stati recepiti alcuni chiarimenti forniti con la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia di alcune risposte alle domande più frequenti (Faq).
Di seguito un breve approfondimento di queste novità e qualche considerazione più generale dopo un anno di comunicazioni.
Operazioni straordinarie
La compilazione della nuova casella 5 del rigo VP1 è chiaramente limitata ai casi di operazioni straordinarie, le cui istruzioni sono contenute nel paragrafo «Contribuenti con operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (fusioni, scissioni, cessioni di azienda, conferimenti, ecc.)».
L’aggiunta di questa casella è significativa in quanto permette di non far scattare i controlli automatici che normalmente si attivano quando il credito indicato nel rigo VP8 di un periodo non coincide con il credito indicato nel rigo VP14, colonna 2, del periodo precedente.
In particolare, nel caso in cui il soggetto avente causa riporti nel rigo VP8 della propria Comunicazione il credito maturato dal soggetto dante causa nell’ultima liquidazione periodica, deve essere barrata la casella «Operazioni straordinarie» nel rigo VP1.
Le istruzioni precisano che tale casella va barrata anche nel caso in cui il soggetto avente causa riporti nel rigo VP9 una quota o l’intero ammontare del credito emergente dalla dichiarazione annuale Iva del soggetto dante causa, relativa all’anno precedente quello indicato nel frontespizio, ceduto, in tutto o in parte, a seguito dell’operazione straordinaria.
La casella va altresì barrata anche nell’ipotesi in cui, a seguito dell’interruzione della liquidazione Iva di gruppo nel corso dell’anno, l’ente o società controllante riporti nel rigo VP8 le eventuali eccedenze di credito trasferite al gruppo e non compensate utilizzate in detrazione nelle proprie liquidazioni periodiche successive.
Acconto dovuto
L’inserimento della nuova casella del rigo VP13, denominata «Metodo», allinea il modello di comunicazione al modello di dichiarazione annuale Iva, che già conteneva la medesima informazione in corrispondenza dell’omologo rigo VH17.
Ci eravamo già chiesti tutti, infatti, come mai nel quadro VH – che va compilato esclusivamente nel caso in cui risulti necessario correggere eventuali errori od omissioni delle comunicazioni periodiche – fosse presente un’informazione che invece non era richiesta nelle stesse comunicazioni da correggere.
Ora abbiamo la risposta. Evidentemente per esigenze di controllo tale informazione, che non era stata inizialmente inserita nella comunicazione, è stata inserita e va ora compilata in caso di acconto dovuto, che a sua volta può essere presente solo se il campo «Trimestre» assume il valore 4 o 5 oppure se il campo «Mese» assume il valore 12.
In relazione all’acconto ricordiamo che fra le precisazioni fornite dalle istruzioni, vi è quella che occorre indicare l’ammontare dell’acconto dovuto, anche se non effettivamente versato, dai contribuenti obbligati al versamento dell’acconto in base all’articolo 6 della legge 405/1990.
Qualora l’ammontare dell’acconto risulti inferiore a 103,29 euro, il versamento non deve essere effettuato e pertanto nel rigo non va indicato alcun importo.
La casella «Metodo» deve essere compilata indicando il codice relativo al metodo utilizzato per la determinazione dell’acconto:
•«1» storico;
•«2» previsionale;
•«3» analitico – effettivo;
•«4» soggetti operanti nei settori delle telecomunicazioni, somministrazione di acqua, energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti, eccetera.
Si evidenzia che nel caso di ente o società controllato partecipante alla liquidazione Iva di gruppo, uscito dal gruppo dopo la data del 27 dicembre (termine finale stabilito per il versamento dell’acconto Iva) a seguito, ad esempio, di incorporazione da parte di società esterna, deve essere compreso nel presente rigo della comunicazione della società incorporante relativa al mese di dicembre anche il credito derivante dall’importo dell’acconto dovuto dall’ente o società controllante per l’ente o società controllato incorporato.
Aggiornamento delle procedure
La documentazione tecnica è stata resa disponibile la scorsa settimana (in particolare lo schema Xml), per cui le software house stanno già provvedendo ad aggiornare le procedure informatiche, che saranno rilasciate quanto prima.
Con l’occasione gli analisti delle software house, che inizialmente si erano necessariamente dovuti concentrare sulla compilazione e sull’invio del modello di comunicazione, stanno ora cercando di capire quali controlli è possibile e opportuno realizzare – a livello di raffronto – tra le quattro comunicazioni e la dichiarazione annuale Iva, al fine di ridurre il più possibile gli eventuali errori di compilazione da parte degli operatori.
Sulla spinta delle richieste, le software house forniranno – come di consueto – le opportune risposte alle esigenze operative dei propri clienti.
Fonte”Il sole 24 ore”