Il cash accounting, meglio conosciuto come Iva per cassa, introdotto dall’articolo 32-bis Dl 83/2012, determina lo stravolgimento della forma mentis per l’esigibilità e detraibilità dell’Iva con conseguente impatto sulla compilazione della dichiarazione Iva. Con tale opzione, infatti, non si terrà più conto del momento in cui è eseguita l’operazione per determinare l’esigibilità dell’imposta, bensì dovrà essere considerata la data del pagamento o, al più tardi, la decorrenza di un anno dalla cessione del bene o prestazione del servizio.
A partire dal 2012, infatti, i soggetti passivi con volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro che cedono beni o prestano servizi verso cessionari o committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione, possono optare per questo particolare regime Iva, in base al quale, come anticipato, sidetermina l’esigibilità dell’imposta, nonché la sua detraibilità in caso di acquisto, al momento del pagamento dei relativi corrispettivi.
L’opzione, che segue ad un comportamento concludente, è esercitata nella prima dichiarazione Iva successiva all’anno in cui si è seguito questo nuovo modus operandi. Quindi nel caso in cui il contribuente avesse adottato l’Iva per cassa, attraverso comportamenti concludenti nel corso del 2017, dovrà barrare la casella 1 “opzione” del rigo VO 15 “Regime Iva per cassa” del modello Iva 2018. L’opzione sarà vincolante fino a revoca, o comunque per almeno un triennio decorso il quale si rinnova di anno in anno.
Il richiamato art. 32 prevede, però, anche delle cause di esclusione dal regime per tutti quei soggetti che pongono in essere:
•Operazioni con applicazione di regimi speciali di determinazione dell’Iva;
•Operazioni poste in essere nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l’imposta mediante l’applicazione dell’inversione contabile.
Al fine della determinazione dell’imposta a credito o a debito il contribuente che ha optato per il cash accounting dovrà compilare i quadri:
•VE «Operazioni attive e determinazione del volume d’affari« indicando nella sezione 2 «Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali» l’imponibile (col.1) e l’imposta (col. 2) risultante dalle fatture incassate nel corso del 2017, nel rigo VE37 «Operazioni effettuate nell’anno ma con imposta esigibile in anni successivi» l’eventuale imponibile non ancora incassato (col.1 e 2) e nel rigo VE50 «Volume d’affari» la somma algebrica degli imponibili indicati nel quadro al netto di quelli derIvanti da operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2017;
•VF «Operazioni passive e Iva ammessa in detrazione» indicando nella sezione 1 «Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni» l’imponibile (col.1) e l’imposta (col. 2) risultante dalle fatture pagate nel corso del 2017, nel rigo VF21 «Acquisti registrati nell’anno ma con detrazione dell’imposta differita ad anni successivi» l’eventuale imponibile non ancora pagato (col.1 e 2) e nel rigo VF22 «(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2017» l’ammontare degli acquisti effettuati in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2017. Dalla contrapposizione del totale dell’imposta sulle operazioni passive (VE26) ed attive (VF71) si determinerà l’imposta dovuta (VL3) o l’imposta a credito (VL4).
Fonte “Il sole 24 ore”