L’omessa compilazione di Rw ostacola il rimborso dell’euroritenuta. Nessuna responsabilità solidale con il sostituto d’imposta. L’errata indicazione del Paese d’origine rende il dichiarante responsabile dei maggiori dazi accertati. Per i soggetti residenti all’estero le notifiche non vanno più eseguite in Italia. Stop all’appello notificato all’indirizzo corretto del procuratore ma fuori termine. Il prestito amicale non giustifica le movimentazioni sul conto corrente. Il contante accumulato in cassaforte e poi versato giustifica l’importi superiori agli incassi. Sono questi gli argomenti trattati dalla rassegna di questa settimana delle principali pronunce delle Commissioni tributarie di primo e secondo grado.
L’omessa compilazione di Rw ostacola il rimborso dell’euroritenuta
Il contribuente, che detiene attività finanziarie estere non dichiarate, non ha diritto al rimborso della ritenuta eurounitaria effettuata dall’istituto di credito presso il quale transitano tali somme. A maggior ragione se il contribuente ha definito, tramite la voluntary disclosure, gli inviti notificati dall’Amministrazione per l’omessa dichiarazione di tali attività, ove tra l’altro non veniva riconosciuta la ritenuta operata dall’istituto di credito. In primo luogo, dal punto di vista processuale, il ricorso introduttivo avverso il diniego di rimborso è inammissibile per aver il contribuente riconosciuto, tramite adesione volontaria, la correttezza dell’operato dell’ufficio, e quindi la richiesta di rimborso dell’euroritenuta non può più essere oggetto di contestazione, come disposto dall’articolo 2 del Dlgs 218 del 1997. In secondo luogo, dal punto di vista normativo, l’omessa compilazione del Quadro Rw non consente alla contribuente di detrarre l’imposta estera trattenuta dall’istituto di credito, come previsto dall’articolo 165, comma 8 del Tuir, norma avente finalità sanzionatoria.
Nel caso esaminato, l’Amministrazione notifica degli inviti inerenti gli anni dal 2010 al 2013 tramite cui accerta attività estere non dichiarate e disconosce la ritenuta eurounitaria operata dall’istituto di credito pari ad oltre 24mila euro. La contribuente si avvale della voluntary disclosure. Successivamente, nel gennaio 2017 la contribuente presenta richiesta di rimborso dell’euroritenuta, richiesta respinta dall’Amministrazione nel giugno 2017 e impugnata dalla contribuente nel settembre 2017.
•Ctp Mantova, sentenza 12/1/2018
Fonte “Il sole 24 ore”