Nessuna responsabilità solidale con il sostituto d’imposta
Il contribuente, sostituito d’imposta, che percepisce un reddito al netto della ritenuta a titolo d’acconto, non è responsabile in solido col sostituto del mancato pagamento dell’imposta da questi trattenuta ma non versata. A livello normativo, il sostituito non è coobbligato solidale col sostituto, perché il soggetto, tenuto al pagamento, è il solo sostituto, obbligato al versamento per conto di altri a titolo di acconto in base al primo comma dell’articolo 64 del Dpr 600 del 1973. Inoltre in caso di mancato versamento da parte del sostituto di somme a titolo d’acconto, il debito non può essere iscritto a ruolo anche nei confronti del sostituito, in quanto la norma (articolo 35 del Dpr 602 del 1973) si applica solo a redditi sui quali il sostituto non ha effettuato alcuna ritenuta. A livello sostanziale, non si può considerare il sostituito soggetto coobbligato col sostituto per somme da questi trattenute e non versate. Diversamente questi si troverebbe nella paradossale situazione di versare somme che non gli sono state nemmeno erogate siccome trattenute dal sostituto, in violazione del principio di capacità contributiva, cioè in pratica il sostituito verrebbe di fatto assoggettato a tassazione due volte.
Nel caso esaminato, un contribuente impugna un’iscrizione a ruolo scaturente dal controllo sul modello Unico 2013, relativo all’anno 2012, e notificato nel 2016 tramite cui l’ufficio ricupera maggiore Irpef per oltre 17mila euro, ripresa fondata sulla circostanza che il sostituto non aveva versato le ritenute applicate.
•Ctp Sondrio, sentenza 18/02/2018
Fonte “Il sole 24 ore”