L’errata indicazione del Paese d’origine rende il dichiarante responsabile dei maggiori dazi accertati
In caso di accertamento di maggiori dazi doganali per errata indicazione del paese di origine della merce resa in sede doganale, il soggetto responsabile è il dichiarante, anche se questi agisce per conto dell’importatore effettivo titolare della merce, che ne risponde in solido, in base alle norme stabilite dal regolamento Cee. È infatti infondata la tesi del dichiarante che eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva siccome la merce – di provenienza da un paese di origine difforme da quello indicato in sede doganale – è di proprietà dell’importatore che ha dato mandato al dichiarante di espletare le formalità in dogana. È invece valida la tesi dell’agenzia delle Dogane che individua nel dichiarante il soggetto tenuto al pagamento dei maggiori dazi accertati dato che:
a) a mente dell’articolo 4 del regolamento Cee il dichiarante è colui il quale rilascia, e quindi sottoscrive, la dichiarazione in dogana;
b) in base all’articolo 201 del regolamento Cee soggetto passivo dei dazi è il dichiarante, anche se questi agisce per conto dell’importatore, e quindi non rileva la circostanza che il dichiarante non coincida con il soggetto acquirente della merce.
Nel caso esaminato, una Srl esercente attività di commercio di all’ingrosso di materiale elettrico, importa nel 2014 pannelli solari formalmente provenienti dal Taiwan e conferisce mandato ad altra Srl per l’espletamento delle formalità doganali. Quest’ultima, in sede doganale, conferma il paese di provenienza della merce. Successivamente l’agenzia delle Dogane scopre che la merce in realtà proviene dalla Cina e notifica avviso nel 2016 all’importatore ed al dichiarante tramite cui ricupera maggiori dazi per oltre 34mila euro comprensivo di sanzioni ed interessi.
•Ctp Treviso, sentenza 88/04/2018
Fonte “Il sole 24 ore”