Per i soggetti residenti all’estero le notifiche non vanno più eseguite in Italia
Il coniuge, regolarmente separato e residente in Svizzera, non deve dichiarare gli assegni di mantenimento percepiti dal coniuge perché non è più soggettivo passivo d’imposta in Italia come dispone il secondo comma dell’articolo 2 del Tuir. L’assoggettamento all’imposizione elvetica si fonda sia sul certificato di residenza storico sia all’iscrizione ad un Albo professionale. Nel caso esaminato, una contribuente nel 2009 percepisce assegni di mantenimento dall’ex coniuge e nel medesimo anno si trasferisce in Svizzera dove svolge anche l’attività professionale di Avvocato regolarmente iscritto all’Ordine di Ginevra. Ma secondo l’Amministrazione tali somme avrebbero dovuto essere dichiarate in Italia, e ridetermina il reddito 2009 di oltre 73mila euro e ricupera maggiore Irpef per oltre 24mila euro e addizionale regionale per oltre 600 euro. Né tanto meno è valida la notifica della cartella di pagamento nei confronti di un contribuente residente all’estero il cui indirizzo è pienamente conoscibile dall’Amministrazione tramite consultazione degli indirizzi esteri dell’iscritto all’Aire, se questa è effettuata tramite semplice affissione alla casa comunale con le modalità della irreperibilità assoluta, senza invio della raccomandata presso l’indirizzo estero.
Nel caso esaminato, il concessionario nel 2009 notifica un’iscrizione a ruolo tramite cartella concernente imposte di registro e bollo auto presso l’ultima residenza italiana del contribuente, risultato poi trasferitosi all’estero nel medesimo anno tramite deposito dell’atto presso la casa comunale e affissione dell’avviso.
•Ctr Lombardia, sentenza 473/11/2018
•Ctr Lombardia, sentenza 502/06/2018
Fonte “Il sole 24 ore”