Stop all’appello notificato all’indirizzo corretto del procuratore ma fuori termine
Nel processo tributario, la denuncia di variazione del domicilio eletto opera esclusivamente nei confronti della parte, e non nei confronti del suo difensore, che non è tenuto a comunicare alla parte resistente la variazione dell’indirizzo. Questo perché la parte elegge domicilio presso il proprio procuratore e non presso il suo indirizzo. Pertanto è inammissibile l’appello dell’amministrazione qualora questa abbia tentato invano la notifica al vecchio indirizzo, e successivamente abbia si notificato l’atto di gravame presso l’indirizzo (nuovo) corretto del procuratore, ma oltre il termine lungo per promuovere l’azione. Dal punto di vista prettamente processuale:
a) il difensore del contribuente non è gravato dal comunicare alla controparte del giudizio la variazione di indirizzo del proprio studio;
b) per contro, è l’Amministrazione che, utilizzando l’ordinaria diligenza, deve individuare, tramite consultazione online dell’Albo professionale, l’indirizzo esatto presso cui notificare l’atto di gravame, essendo l’Albo fonte legale di conoscenza del domicilio degli iscritti, ed è solo a tale ente che il procuratore deve comunicare i mutamenti della sede.
Nel caso esaminato, l’Amministrazione perde il contenzioso nel giudizio, con sentenza depositata in data 11 gennaio 2016. Essa notifica il ricorso in appello all’indirizzo del difensore del contribuente risultante dagli atti processuali, notifica che però non va a buon fine e, a seguito di istanza rinnovazione della notifica, ri-notifica il gravame presso l’indirizzo nuovo del difensore il 19 luglio 2016.
•Ctr Lombardia, sentenza 970/1/2018
Fonte “il sole 24 ore”